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Processo equo - termine ragionevole - Danno patrimoniale - Obbligo di riparazione - Limite - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7570 del 18/03/2019

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Danno patrimoniale - Obbligo di riparazione - Limite - Pregiudizi causati dal ritardo eccessivo nella definizione del giudizio - Perdita di "chance" - Indennizzabilità - Inclusione - Fattispecie.

Il danno patrimoniale indennizzabile per violazione del principio della ragionevole durata del processo comprende il pregiudizio che costituisce conseguenza diretta di tale violazione e, quindi, anche quello subito per perdita di "chance", purché esso non si risolva in una mera aspettativa di fatto, ma presenti i caratteri di un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, al quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale dell'esistenza di detta posta, pure in via presuntiva, mediante un criterio probabilistico. (Nella specie, la S.C. ha escluso, altresì sotto il profilo della perdita di "chance", che costituisse danno derivante dalla eccessiva durata del giudizio presupposto quello dovuto alla sopravvenuta ammissione al concordato preventivo del debitore, cui era conseguita, in applicazione delle regole di tale procedura, la falcidia del credito vantato dai ricorrenti).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7570 del 18/03/2019

Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056