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Processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1521 del 21/01/2019

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1521 del 21/01/2019

Domanda proposta durante la pendenza del processo presupposto - Valutazione della ragionevole durata - Criteri - Ulteriore ritardo prevedibile - Rilevanza - Limiti e condizioni.

Ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, e non anche l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda, a meno che tale ulteriore durata, già verificatasi durante il procedimento per equa riparazione, non denoti una protrazione della medesima violazione e sia stata oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1521 del 21/01/2019