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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17781 del 22/07/2013

Diritto all'equa riparazione per durata irragionevole - Istanza di mediazione finalizzata alla conciliazione - Ammissibilità - Fondamento - Effetti - Impedimento della decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Limiti e conseguenze.

Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17781 del 22/07/2013