Skip to main content

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12696 del 19/05/2017

Scioglimento di comunione ereditaria - Indennizzo per irragionevole durata del processo - Applicazione, anteriormente all'introduzione dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, dei criteri utilizzati per i giudizi amministrativi e fallimentari durati oltre dieci anni - Ammissibilità - Condizioni.

Ai fini della liquidazione dell'equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, in fattispecie cui non sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, può ritenersi congrua, nei limiti del controllo di legittimità, la quantificazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi o fallimentari protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, dei quali deve dar conto in motivazione.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12696 del 19/05/2017