Skip to main content

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008

Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto ai poteri del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie concernente il diniego della concessione di un termine per la notifica, a parte totalmente vittoriosa in appello, del ricorso per cassazione valutato inammissibile. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuli e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appelllo, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008