Conseguenze prima del differimento – Cass. n. 35068/2022

Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Contratto preliminare - Funzione di caparra confirmatoria - Dazione differita - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze prima del differimento - Improducibilità degli effetti ex art. 1385, comma 2, c.c. - Ragioni.

 

In tema di contratto preliminare, la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio propria della caparra confirmatoria - che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale) - ben può essere assolta anche da una dazione differita, così posticipandosi la consegna ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma a condizione che il momento di tale consegna sia anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni pattuite con il preliminare e con la conseguenza che, nelle more della consegna, non si producono gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c. c ., ricollega alla consegna in conformità della natura reale del patto rafforzativo del vincolo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022 (Rv. 666325 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1385

 

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2022