Parcheggio di autovettura - Contratto atipico – Cass. n. 9895/2021

Deposito (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Parcheggio di autovettura - Contratto atipico - Disciplina applicabile - Norme in tema di deposito - Conseguenze in caso di furto della vettura - Prova esonerativa da responsabilità - Diligente esecuzione della prestazione - Inidoneità - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - Necessità- Fattispecie.

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2021 (Rv. 661249 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1768