Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020 (Rv. 657818 - 01)

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti

Essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. - Accertamento devoluto al giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.

L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020 (Rv. 657818 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1457, Cod_Civ_art_1362