Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01)

Clausole vessatorie - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Necessità di approvazione scritta - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028