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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - responsabilita' precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24738 del 03/10/2019 (Rv. 655259 - 01)

Natura giuridica - Responsabilità extracontrattuale - Conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova - Recesso ingiustificato di una parte - Oneri probatori.

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24738 del 03/10/2019 (Rv. 655259 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697

REQUISITI

ELEMENTI DEL CONTRATTO

CONTRATTI