Interpretazione di buona fede – Cass. 13603/2019

Dedotta violazione in cassazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. - Mancata individuazione dell'elemento semantico oggettivamente incerto - Conseguenze.

Contratti in genere - interpretazione - espressioni polisense - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto

Il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019 (Rv. 653922 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1362 – Intenzione dei contraenti

Cod. Civ. art. 1366 – Interpretazione di buona fede

Cod. Civ. art. 1369 – Espressioni con più sensi

Cod. Proc. Civ. art. 360.1 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Cod. Proc. Civ. art. 366.1 – Contenuto del ricorso