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Contratti in genere - autonomia contrattuale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10420 del 15/04/2019 (Rv. 653578 - 01)

Contratto cd. di "know how" - Nozione - Sua conclusione - Validità.

Le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale (cosiddetto "know how" in senso ampio), ove presentino il carattere della novità (quando comportano vantaggi di ordine tecnologico o competitivo) e della segretezza (quando non sono divulgate), assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto "know how" in senso stretto), anche se derivino da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili. Ne consegue che il contratto cosiddetto di "know how", che è un contratto sinallagmatico atipico, è pienamente valido nel nostro ordinamento giuridico a norma dell'art. 1322 c.c., consistendo nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle conoscenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corrispettivo, ancorché le stesse non siano protette da brevetto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10420 del 15/04/2019 (Rv. 653578 - 01)

Cod_Civ_art_1322