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Contratto di lavoro - Risoluzione per mutuo consenso

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per mutuo consenso - in genere - contratto di lavoro a termine - risoluzione per mutuo consenso - eccezione in senso stretto - esclusione - accertamento d'ufficio- ammissibilità – fattispecie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23586 del 28/09/2018

>>> La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di lavoro a tempo determinato, sulla base dell'ampio intervallo temporale tra la scadenza del contratto e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché del fatto, riconosciuto dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero, dello svolgimento "medio tempore" di un'altra attività lavorativa).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23586 del 28/09/2018