Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14014 del 06/06/2017

Risoluzione del contratto di diritto - Recesso della parte adempiente ai sensi dell'art. 1385 c.c. nel caso di caparra confirmatoria - Ammissibilità - Fondamento.

La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14014 del 06/06/2017

CAPARRA CONFIRMATORIA

CONTRATTI