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Contratti in genere - invalidita' - annullabilita' del contratto - per vizi del consenso (della volonta') - azione di annullamento - prescrizione - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18930 del 27/09/2016

Contratto concluso per effetto di truffa - Annullabilità per dolo - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Decorso del termine di prescrizione - Conoscenza degli estremi fattuali della truffa - Costituzione di parte civile - Idoneità.

Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato cui tale truffa sia stata contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fattuali del reato ascritto, e quindi del dolo, è idonea a far decorrere, ex art. 1442, comma 2, c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18930 del 27/09/2016

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI