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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8900 del 04/05/2016

Investimento finanziario - Art. del 6 d.lgs. n. 179 del 2007 - Clausola arbitrale contenuta in contratti già conclusi - Applicabilità - Limiti.

In materia di contratto di investimento finanziario, avente natura di durata, l'art. 6 del d.lgs. n. 179 del 2007, nel prevedere che la clausola compromissoria è vincolante per il solo intermediario che abbia predisposto unilateralmente il contratto, si applica anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, integrando una causa di invalidità parziale sopravvenuta la cui valutazione va operata al momento del sorgere della questione di riparto di competenza tra l'arbitro e l'autorità giudiziaria, a nulla rilevando l'epoca in cui sia maturato l'inadempimento o gli altri fatti posti a fondamento della domanda giudiziaria.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8900 del 04/05/2016

NULLITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI