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Contratti in genere - autonomia contrattuale - Corte di Cassazzione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19559 del 30/09/2015

Intermediazione finanziaria - Contratto atipico - Contenuto apparente - Strumento previdenziale realizzato mediante operazioni finanziarie - Contenuto effettivo - Trasferimento al cliente dell'alea di oscillazione di valore di prodotti finanziari ad alto rischio - Meritevolezza di tutela - Assenza. Corte di Cassazzione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19559 del 30/09/2015

L'interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziale dell'utenza da parte di operatori professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse relative alla gestione di fondi comuni che comprendano anche titoli di dubbia redditività, il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., ponendosi in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza, anche privata, sicché è inefficace ove si traduca nella concessione, all'investitore, di un mutuo, di durata ragguardevole, finalizzato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice, e nel contestuale mandato conferito a quest'ultima per l'acquisto dei prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi.

Corte di Cassazzione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19559 del 30/09/2015