contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014

Contrarietà a norme imperative - Presupposti - Contrarietà a norme sulla validità del contratto - Necessità - Violazione di norme concernenti il comportamento dei contraenti - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Risarcimento del danno e risoluzione del contratto - Configurabilità - Condizioni e limiti - Contratto di intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri di condotta e di informazione - Conseguenze - Responsabilità civile - Configurabilità e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha escluso che la denunciata violazione delle norme previste dall'art. 21, comma 1, lett. a e b, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di stipula del contratto di intermediazione finanziaria, potesse rilevare ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità o di risoluzione del contratto medesimo).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014

NULLITA' DEL CONTRATTO

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