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Somme incassate dal consorzio per conto delle associate – Cass. n. 34505/2021

Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Consorzio tra imprese - Clausola compromissoria statutaria - Controversie tra soci e consorzio - Fallimento dell'impresa consorziata - Successiva esclusione dal consorzio - Concordato fallimentare con terzo assuntore - Somme incassate dal consorzio per conto delle associate - Azione dell'assuntore per il pagamento della quota spettante all'impresa fallita - Opponibilità della clausola compromissoria - Fondamento.

 

In tema di concordato fallimentare, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio - che prevede la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il consorzio - è opponibile all'assuntore del concordato dell'impresa consorziata dichiarata fallita e poi esclusa dal consorzio, ove la lite abbia ad oggetto la richiesta di condanna di quest'ultimo a corrispondere all'impresa la quota ad essa spettante di somme incassate per conto delle associate, poiché tale clausola si applica alle pretese avanzate dal consociato riguardanti il rapporto intercorso con l'ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, continuando tali pretese a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34505 del 16/11/2021 (Rv. 663312 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Civ_art_2602

 

Corte

Cassazione

3450

2021