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Comunita' europea - comunita' economica europea – Cass. n. 27994/2019

Finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 - Beneficiario del finanziamento - Diritto soggettivo perfetto - Responsabilità dell'Organismo responsabile dell'attuazione del programma - Avvalimento di soggetti delegati con provvedimenti interni - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, il beneficiario, purché individuato soggettivamente secondo le procedure nazionali, in caso di positivo riconoscimento dell'avvenuta realizzazione del programma e della spettanza del contributo, è titolare di un diritto soggettivo di fonte comunitaria a percepire il contributo e ad azionarlo direttamente nei confronti dello Stato, rappresentato dal ministero competente impegnatosi a corrispondere al beneficiario del programma finanziato le somme dovute; quest'ultimo, anche qualora si avvalga di soggetti delegati con provvedimenti interni per l'attuazione e la realizzazione del programma, è l'unico responsabile, anche per il fatto degli ausiliari, dell'erogazione del finanziamento stanziato a titolo sia extracontrattuale che contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27994 del 31/10/2019 (Rv. 655577 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218

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27994

2019