Skip to main content

Comunita' europea - comunita' economica europea - agricoltura - fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12846 del 22/05/2017

Sanzione amministrativa pecuniaria per indebita percezione di aiuti comunitari - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Giudicato formatosi nel giudizio per il recupero dell’IVA sulle erogazioni da restituire - Efficacia riflessa - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato formatosi nel giudizio per il recupero dell’IVA sugli aiuti comunitari da restituire, perché indebitamente percepiti, non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione, non sussistendo tra i due processi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha esclusivamente allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro, condizionato, dipendente) che, solo, legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Nella sentenza del giudizio relativo al recupero dell'IVA sulla erogazione da restituire, infatti, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato né, comunque, essa contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza, o meno, della pretesa relativa all'IVA sull'aiuto da restituire, bensì alla commissione di un illecito, il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12846 del 22/05/2017