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Comunità europea - giudice nazionale - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013

Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa previsione fra i vizi revocatori dell'errore di giudizio o di valutazione - Violazione del principio comunitario dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti - Esclusione - Ragioni.

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione - non viola il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013