Concorrenza parassitaria - nozione - Cass. n. 25607/2018

Concorrenza (diritto civile) - sleale - atti di concorrenza - correttezza professionale (uso di mezzi non conformi alla) - concorrenza parassitaria - art. 2598, n. 3, c.c. - nozione - differenza rispetto alle ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 – onere motivazionale da parte del giudice di merito. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25607 del 12/10/2018

>>> La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato,di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25607 del 12/10/2018

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