Concorrenza (diritto civile) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005

Normativa "antitrust" - Legge n. 287 del 1990 - Rapporto tra Commissione e Autorità garante della concorrenza e del mercato - Individuazione - Natura - Art. 1 della legge citata - Portata - Norma di autolimitazione della giurisdizione interna - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Vizio di legittimità del provvedimento dell'Autorità garante in rapporto alle competenze spettanti alla Commissione - Deducibilità sotto il profilo del vizio di giurisdizione - Esclusione.

In tema di tutela della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 la definizione dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno è data dalla dimensione comunitaria o nazionale dell'illecito concorrenziale, nel senso che la cognizione dell'illecito comunitario è devoluta alla Commissione delle Comunità Europee, mentre quella dell'illecito rilevante nel solo mercato nazionale - quand'anche la relativa condotta rientri nella previsione di un regolamento comunitario - spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 10 della medesima legge. In questa materia, tra Commissione ed Autorità garante opera un riparto di competenze amministrative, non giurisdizionali, perchè nè l'una nè l'altra sono organi giurisdizionali, mentre la giurisdizione ha per oggetto la sfera di potere giurisdizionale attribuita ai giudici nei rapporti con giudici d'ordini diversi oppure nei rapporti con giudici stranieri. Ne consegue che il modo in cui l'Autorità garante esercita, sotto il profilo della propria competenza in rapporto alla Commissione europea, il proprio potere, è soggetto al controllo del giudice nazionale munito di giurisdizione - nella specie il giudice amministrativo, al quale l'art. 33 della legge citata affida la giurisdizione esclusiva nella materia "de qua", - il cui eventuale errore ermeneutico in punto d'accertamento del vizio di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato "sub specie" di difetto di competenza dell'Autorità emanante si traduce in un "error in iudicando", attinente all'esplicazione interna del potere giurisdizionale attribuito dalla legge al giudice amministrativo, ed è perciò inidoneo ad integrare una questione di giurisdizione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005