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Pendenza del giudizio per il riconoscimento della paternità – Cass. n. 20248/2021

Competenza civile - determinazione della competenza - determinazione della competenza - Famiglia - potestà dei genitori - Provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale - Istaurazione del relativo procedimento - Pendenza del giudizio per il riconoscimento della paternità - Competenza per attrazione del tribunale ordinario - Esclusione - Fondamento.

 

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., la pendenza del giudizio di riconoscimento della paternità non determina l'attrazione al tribunale ordinario dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, che opera solo con riferimento ai giudizi di separazione, di divorzio ed ex art. 316 c.c. in forza di una scelta legislativa del tutto ragionevole, che lascia illesi i diritti di difesa e al giusto processo, poiché, in sede minorile, le parti fruiscono di una tutela comunque garantistica ed anche più rapida, per effetto della trattazione secondo il rito camerale, e considerato che, fino a quando non è accertata la paternità, il sedicente padre non assume la titolarità del rapporto genitoriale, né può esercitare la relativa responsabilità, non essendo neppure legittimato a contraddire sui temi che attengono ad essa e, soprattutto, all'interesse del minore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20248 del 15/07/2021 (Rv. 661922 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_Disp_Att_art_ 38, Cod_Civ_art_250, Cod_Civ_art_316, Cod_Civ_art_330, Cod_Civ_art_333

 

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