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Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Cass. n. 21363/2020

competenza civile - regolamento di competenza - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una domanda volta ad ottenere il rilascio di un immobile, non ravvisando tra questa e quella di trasferimento dello stesso immobile dietro pagamento di quote societarie, pendente, fra le medesime parti, dinanzi al tribunale delle imprese, alcun legame diretto con rapporti di tipo societario, bensì soltanto una mera conseguenzialità logica, poiché le menzionate quote societarie erano il semplice corrispettivo del trasferimento e non l'oggetto della controversia).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21363 del 06/10/2020 (Rv. 659269 - 01)

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