Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Cass. n. 15818/2020

Competenza civile - incompetenza - Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Effetti - Inesistenza della formulazione dell'eccezione - Fondamento.

L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15818 del 23/07/2020 (Rv. 658524 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_371_1

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