Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 11787/2020

Competenza del tribunale delle imprese - Acquisti da parte di imprese sanitarie derivanti da contratti esecutivi di un Accordo quadro - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di concorrenza - Esclusione.

Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11787 del 18/06/2020 (Rv. 658447 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_042

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CASSAZIONE

11787

2020