Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 19094/2019

Eccezione di incompetenza per territorio - Natura processuale - Tempestività - Onere della prova - Fattispecie.

Competenza civile - incompetenza - per territorio - In genere.

I criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni, sicché la parte che eccepisce di aver avuto conoscenza solo in corso di causa di un fatto sopravvenuto, atto ad incidere, modificandola, sulla competenza territoriale del giudice adito, è tenuta ad allegare il fatto, indicando puntualmente il momento della avvenuta conoscenza, e a dare prova del suo effettivo verificarsi, nell'udienza o nella attività immediatamente successiva a tale momento. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto non provata la tempestività dell'eccezione d'incompetenza per territorio formulata, ex art. 30 bis c.p.c., dal ricorrente dinanzi al giudice di primo grado, in quanto egli si era limitato a produrre nella prima udienza utile un certificato attestante l'assunzione in capo alla controparte, in corso di causa, delle funzioni di viceprocuratore onorario, senza indicare precisamente il momento in cui era venuto a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, rilevante ai fini della modificazione della competenza).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19094 del 16/07/2019 (Rv. 654449 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_030_2, Cod_Proc_Civ_art_038

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