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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 9598/2000

Cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario - Configurabilità - Esclusione - Diversità di rito - Eventuale impossibilità di riunione - Irrilevanza - Fattispecie relativa a cause attribuite al collegio o al giudice unico in relazione alla data della loro proposizione.

Non è configurabile un rapporto di litispendenza, ai fini della relativa declaratoria a norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., tra due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, anche se sussiste un impedimento alla loro riunione, dovuto ad una diversità di rito (impedimento peraltro non configurabile, secondo la S.C., nel caso in cui, come nella specie, sia attribuita una causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale e l'altra a quella del giudice monocratico, in quanto proposte, rispettivamente, anteriormente e successivamente al 30 aprile 1995, stante l'applicabilità anche in tale situazione del previgente art. 274 - bis, cod. proc. civ., cui corrisponde l'attuale art. 281 - nonies, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9598 del 21/07/2000

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