Competenza civile - determinazione della competenza - criterio – Cass. n. 22816/2016

Fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

 

La competenza, di regola, è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto circa la inesistenza del rapporto o la proposizione di una domanda riconvenzionale, salvo che tali contestazioni rientrino tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., in relazione alle quali va fatta applicazione del rito speciale, con conseguente spostamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, a seguito di domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del contratto di agenzia azionato in via principale dall'attore, la prevalenza del rito speciale su quello ordinario, ex art. 40, comma 3, c.p.c., determini, altresì, lo spostamento della competenza per territorio in favore del giudice individuato alla stregua dell'art. 413, comma 4, c.p.c.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22816 del 09/11/2016

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