Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 27846/2013

Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Sospensione per pregiudizialità del giudizio successivamente instaurato - Esclusione - Fondamento.

A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.27846 del 12/12/2013

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

27846

2013