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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 1218/2006

Eccezione di litispendenza - Prova della esistenza e persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni fissate dall'art. 39 cod. proc. civ. - Onere della parte eccipiente - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Inclusione. 

La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, pur nella fase del giudizio di legittimità, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., perché la questione deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006

 

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