Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 7478/2011

Nozione - Eccezione di litispendenza - Prova della esistenza e persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni fissate dall'art. 39 cod. proc. civ. - Onere della parte eccipiente - Sussistenza. 

La litispendenza postula la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, e la relativa questione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, restando onere della parte che la eccepisce di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione sino all'udienza di discussione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 31/03/2011

 

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