Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 6529/2006

Foro per le cause aventi come parti magistrati - Illegittimità costituzionale parziale successivamente alla proposizione della domanda - Inapplicabilità del foro derogatorio - Fondamento - Fattispecie. 

Allorquando sia stata dichiarata dalla Corte costituzionale la illegittimità costituzionale di una norma regolatrice della competenza per territorio, (nella specie, sia pure parzialmente, l'art.30 bis del cod. proc. civ., in tema di determinazione del foro per le cause civili in cui sono parti i magistrati), va ravvisata l'inapplicabilità del novellato articolo 5 cod. proc. civ., il quale dispone che si abbia riguardo solo allo stato di fatto e diritto esistente al momento della proposizione della domanda, atteso che devesi distinguere tra abrogazione della norma, che opera "ex nunc", e pronuncia di incostituzionalità, che opera "ex tunc", fatto salvo il limite del rapporto esaurito al momento della pubblicazione della decisione di incostituzionalità. (In applicazione di tale principio, la S.C., in relazione alla richiesta di regolamento di ufficio per la determinazione della competenza per territorio in ordine alla domanda giudiziale in materia condominiale proposta davanti al tribunale da un giudice onorario del tribunale per i minorenni della stessa città, ha ritenuto che, essendo intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della suddetta norma di procedura ad opera della sentenza della Corte costituzionale n.147 del 2004, non fosse applicabile il foro derogatorio, così dichiarando competente il tribunale di quella medesima città).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 6529 del 23/03/2006

 

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