competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione è sorta – Procedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Fondamento - C

famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - revisione delle condizioni di divorzio - competenza territoriale - determinazione - criteri - fondamento - art.709, ter, ult. comma, cod. proc. civ. - applicabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013

La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013

 

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