competenza civile - regolamento di competenza - comunicazioni e notificazioni – Cass. n. 6823/2010

Sentenza - Comunicazione alla parte contumace - Esclusione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Riferimento al momento della pubblicazione della sentenza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010

La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010

 

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6823 

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