Responsabilità professionale - Inadempimento al mandato difensivo giudiziale - Cass. n. 24270/2020

Avvocato e procuratore - responsabilita' civile - Responsabilità professionale - Inadempimento al mandato difensivo giudiziale - Prescrizione - Decorrenza - Esito definitivo del giudizio - Attività stragiudiziale - Esclusione – Fattispecie - prescrizione civile - Decorrenza

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020 (Rv. 659754 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2947

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