Avvocato - Onorari -Causa di lesione della quota di legittima - Determinazione del valore - Criterio della quota contestata - Ammissibilità - Fondamento.
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 195 del 09/01/2020 (Rv. 656829 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_012, Cod_Civ_art_0553