Ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 - Applicabilità - Differenze precettive rispetto all'art. 342 c.p.c.
Il ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina deve contenere, a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, ma non soggiace al disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello; invero, mentre ai fini del rispetto dell'art. 342 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, affinché sia rispettato il precetto di cui al cit. art. 59 è invece sufficiente che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento impugnato, in modo che resti individuato il "thema decidendum" sottoposto all'esame del giudice disciplinare.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342