L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico - Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601

L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico - Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601

L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poichè il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzioni disciplinari.

Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601