giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 9529 del 19/04/2013

avvocato e procuratore - Attività stragiudiziale in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Attività espletata in vista di successiva azione giudiziaria - Richiesta di compenso - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento.Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 9529 del 19/04/2013

massima|green


Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 9529 del 19/04/2013
L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente. Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.