Adozione Procedimento - Tutore provvisorio - Legittimazione ad agire

Famiglia - Adozione Procedimento - Tutore provvisorio - Legittimazione ad agire - Nei giudizi riguardanti lo stato di adottabilità, il tutore provvisorio è legittimato a rappresentare il minore, salvo che sussista in concreto il conflitto d'interessi tra esso e il minore. (Principio espresso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. Civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13221 del 16/06/2011

Famiglia - Adozione - Procedimento - Tutore provvisorio - Legittimazione ad agire - Configurabilità. Nei giudizi riguardanti lo stato di adottabilità, il tutore provvisorio è legittimato a rappresentare il minore, salvo che sussista in concreto il conflitto d'interessi tra esso e il minore. (Principio espresso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13221 del 16/06/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13221 del 16/06/2011

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni di Trento con sentenza del 10/07/2009, ha dichiarato l'adottabilità della minore L.L. . La Corte di Appello di Trento con sentenza del 06/11/2009, ha rigettato l'appello della madre L.S. .

Ricorre per Cassazione l'appellante, sulla base di cinque motivi. Resiste, con controricorso, il tutore provvisorio della minore. Quanto ai primi due motivi, questa Corte (tra le altre, Cass. N. 3804 e 3805 del 2010) già si è ripetutamente pronunciata, sulla questione prospettata, affermando la legittimazione del tutore provvisorio a rappresentare il minore, salvo che sussista in concreto (ciò che non viene affatto prospettato) conflitto di interessi con lui.
Al riguardo il ricorso si pone in contrasto con l'art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Quanto al terzo motivo, correttamente il Giudice a quo ha precisato di aver sentito la nonna del minore, inserita peraltro in un contesto familiare inidoneo per la crescita della bambina, essendo inadeguati il figlio di lei e il marito conviventi, valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, in quanto sufficientemente e adeguatamente motivato. Quanto ad altri parenti, il ricorso in esame neppure li individua specificamente, ed appare, sul punto, del tutto generico.
Quanto ai motivi quarto e quinto, relativi al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, la motivazione della sentenza appare adeguata ed immune da vizi logici.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza. La natura della causa richiede che le spese di giudizio siano compensate.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

 

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