Dichiarazione di adottabilità - Giudizio di appello – Cass. n. 1472/2021

Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - opposizione - procedimento – impugnazione - Famiglia - Dichiarazione di adottabilità - Giudizio di appello - Genitori del minore - Curatore speciale del minore - Litisconsozrio necessario - Sussistenza.

In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della l. n. 184 del 1983 attribuisce ai genitori del minore ed al suo rappresentante legale, tutore provvisorio o curatore speciale, una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento, pure in appello quand'anche in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità, integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ove tali parti non abbiano proposto il gravame.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1472 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102