Discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità – Cass. n. 9870/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - in genere - Disabili - Discriminazione indiretta ex art. 2 della l. n. 67 del 2006 - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.

 

In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l’attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, in quanto non erano stati forniti - dai genitori di un minore affetto da autismo, che avevano lamentato l'applicazione della terapia ABA, "Applied behaviour intervention", in misura inferiore al numero di ore necessarie - elementi di una situazione di svantaggio, discriminatoria, rispetto a soggetti non disabili).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9870 del 28/03/2022 (Rv. 664399 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729

 

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