(02)Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Ambito applicativo - Comunicazione di indebito a seguito di revoca della prestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26845 del 25/11/2020 (Rv. 659633 - 02)