Diritto alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico – Cass. n. 18639/2022

Acque - competenza e giurisdizione - in genere - Servizio idrico - Gestione in forma autonoma ex art. comma 2 bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006 - Organizzazione del servizio - Controversia relativa - Giurisdizione del g.a.- Sussistenza - Fondamento.

 

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la controversia in cui un Comune fa valere il diritto alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico da parte dell'Amministrazione municipale, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 62 della l. n. 221 del 2015, ove l'atto amministrativo impugnato non ha ad oggetto l'utilizzo delle acque, né la loro regimazione o l'esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse, bensì l'organizzazione, e non l'esercizio, del servizio idrico e non rientra, pertanto, nella categoria dei provvedimenti "in materia di acque pubbliche".

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18639 del 09/06/2022 (Rv. 665033 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

 

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