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Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso industriale – Cass. n. 15365/2022

Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - regioni (competenza) - Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso industriale - Successione tra enti competenti a rilasciare l'autorizzazione - Domanda di autorizzazione in sanatoria presentata ad ente "ratione temporis" competente - Successione di altro ente - Irrogazione di sanzione amministrativa per non essere stata presentata al nuovo ente istanza di autorizzazione in sanatoria - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di sanzioni amministrative, la domanda di concessione in sanatoria per l'estensione della derivazione d'acqua dal canale anche all'uso industriale, presentata all'ente "ratione temporis" competente, conserva validità ed efficacia anche nel caso in cui subentri un altro ente nella competenza ad emettere il provvedimento concessorio, sicché è illegittima la sanzione amministrativa irrogata al soggetto che non abbia presentato al nuovo ente, succeduto al primo, una nuova istanza di concessione in sanatoria, non potendo gravare sull'amministrato le conseguenze di una redistribuzione delle competenze all'interno dell'apparato amministrativo, a lui non imputabile né da lui prevedibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la presentazione al Ministero dei lavori pubblici, all'epoca competente, dell'istanza di concessione in sanatoria per la derivazione delle acque aveva comportato la regolarizzazione "medio tempore" di tale utilizzazione).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15365 del 13/05/2022 (Rv. 664799 - 01)

 

Corte

Cassazione

15365

2022