Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati - No alla pubblicazione di dati non essenziali

Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati - No alla pubblicazione di dati non essenziali - Un sito internet può pubblicare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, ma deve preoccuparsi di oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali - Garante della privacy - Newsletter n. 349c del 3 agosto 2011

Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati - No alla pubblicazione di dati non essenziali - Un sito internet può pubblicare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, ma deve preoccuparsi di oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali - Garante della privacy - Newsletter n. 349c del 3 agosto 2011

Garante della privacy - Newsletter n. 349c del 3 agosto 2011
Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati
No alla pubblicazione di dati non essenziali

Un sito internet può pubblicare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, ma deve preoccuparsi di oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Questo è quanto ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una associazione l'ulteriore diffusione via internet dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e delle targhe delle autovetture riferite alle persone citate in un provvedimento giudiziario di custodia in carcere.

L'Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva e ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione integrale del provvedimento da parte del sito.

Una tale pubblicazione è ingiustificata alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni di natura strettamente personale e sicuramente sovrabbondanti, non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria. L'associazione ha adempiuto alla disposizione dell'Autorità eliminando, entro il termine concesso dal provvedimento, le informazioni eccedenti dai due siti in cui l'ordinanza era stata pubblicata.

[provvedimento del 29 settembre 2010]

Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati - 5 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 181 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA la segnalazione con la quale XY lamenta l'illecita diffusione di dati personali - quali i numeri delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione da parte dell'Autorità giudiziaria e indirizzi di luoghi di residenza e domicilio - in relazione alla pubblicazione, in forma integrale, sui siti internet "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 5 febbraio 2010 nei confronti di alcuni indagati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;

VISTA la nota del 15 febbraio 2011 con la quale è stato dato avviso all'Associazione Onlus "Casa della Legalità e della Cultura", titolare dei siti (d'ora in avanti: "Associazione") e a XY dell'avvio del procedimento amministrativo, funzionale all'adozione di un provvedimento del Collegio del Garante, con specifico riferimento alla diffusione dei dati personali del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, costituiti da numeri di utenze telefoniche e indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio, nonché da numeri di targa di autovetture; rilevato che con la medesima nota è stato chiesto all'Associazione di comunicare l'eventuale adesione spontanea alla richiesta avanzata dal segnalante, dando assicurazione di avere provveduto alla cessazione del trattamento dei dati effettuato attraverso la diffusione del provvedimento;

VISTA la comunicazione del 15 marzo 2011 a mezzo della quale l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione ha riferito di avere provveduto all'oscuramento o alla cancellazione dei predetti dati riferiti alle persone citate nell'ordinanza;

VISTA la nota del 13 aprile 2011 con la quale è stata rappresentata all'Associazione l'evidente incompletezza dell'intervento di oscuramento operato sul testo del provvedimento, che ha lasciato in chiaro numerosi dati personali tra quelli indicati nella comunicazione del 15 febbraio 2011; rilevato che tale situazione perdura anche attualmente;

RILEVATO che il trattamento in questione, manifestandosi nella forma dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse per la collettività, ricade nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice, che estende l'ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche a ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamento di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c) del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

CONSIDERATO che il trattamento dei dati per finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste dall'art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell'interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell'informazione, pertinenza e non eccedenza (art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice);

CONSIDERATO che la menzionata ordinanza, pubblicata integralmente sui siti internet "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org", nel riferire i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini, riporta i numeri delle utenze telefoniche e l'indicazione degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio delle persone citate nel testo del provvedimento, nonché i numeri di targa di alcune autovetture;

RITENUTO che, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell'Associazione – che può esplicarsi anche mediante la pubblicazione di documentazione a supporto delle argomentazioni e delle tesi sostenute –, la diffusione dei menzionati dati del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, effettuata attraverso la pubblicazione in forma integrale del provvedimento, travalica la finalità informativa perseguita e non trova giustificazione sul piano del rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A1 al Codice), nonché del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, di natura strettamente personale, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria in esame;

RITENUTA, alla luce delle considerazioni svolte, l'illiceità del trattamento effettuato dall'Associazione Onlus "Casa della legalità e della cultura" attraverso la diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dei dati personali contenuti nella menzionata ordinanza del 5 febbraio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche e dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento, nonché dai numeri di targa di alcune autovetture;

VISTO il provvedimento del 29 settembre 2010 con cui il Garante, sulla base delle medesime considerazioni, con riferimento alla pubblicazione sugli stessi siti da parte dell'Associazione di un altro provvedimento giurisdizionale, ha ritenuto l'illiceità del trattamento di alcuni dati personali ivi contenuti, di cui ha disposto il divieto dell'ulteriore pubblicazione;

RITENUTO che va, quindi, disposto nei confronti dell'Associazione Onlus "Casa della Legalità e della Cultura", ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice, il divieto dell'ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2ter del medesimo Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara illecito il trattamento effettuato dall'Associazione Onlus "Casa della legalità e della cultura" attraverso la diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dei dati personali contenuti nell'ordinanza citata in motivazione, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche e dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento, nonché dai numeri di targa di alcune autovetture;

b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti dell'Associazione Onlus "Casa della legalità e della cultura" il divieto dell'ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";

c) dispone che l'Associazione dia conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Nei confronti del presente provvedimento può essere proposta opposizione, ai sensi dell'art. 152 del Codice, davanti al Tribunale ordinario del luogo ove risiede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it