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I CONFERIMENTI NELLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

I CONFERIMENTI NELLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI di Eleonora Bazzo

4 gennaio 2010 - I CONFERIMENTI NELLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI di Eleonora Bazzo

1. Introduzione.
I conferimenti sono il contributo di ciascun socio alla formazione del patrimonio iniziale di una società per l’attuazione dello scopo prefissato[1] e costituiscono l’obbligazione principale assunta dai contraenti in sede di stipula dell’atto costitutivo. Il socio, infatti, effettua il conferimento mediante un atto unilaterale in favore della futura società, in adempimento dell’obbligazione assunta e sotto la condizione che la società acquisti personalità giuridica. La disciplina dei conferimenti è uno degli aspetti che accomuna tutte le società di capitali, che sono caratterizzate dalla perfetta autonomia patrimoniale basata sull’essenzialità e sulla determinatezza dei conferimenti.

La materia è stata ed è tuttora oggetto di continue riforme per adeguare la disciplina italiana alle previsioni ed ai limiti delle direttive comunitarie ed, allo stesso tempo, per rendere lo strumento societario più flessibile e rispondente sia alle esigenze dei soci, sia alle necessità di assicurare l’effettività del capitale sociale[2]. L’ultima innovazione della materia è avvenuta con il decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008 ed entrato in vigore il 30 settembre 2008, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova disciplina concernente la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle società per azioni, in attuazione della direttiva n. 2006/68/CE, a sua volta modificativa della seconda direttiva n. 77/91/CEE, relativa alla costituzione delle società per azioni ed alla salvaguardia ed alle modificazioni del capitale sociale[3].

Nella direttiva del 2006, la semplificazione, intesa come riduzione dei costi e dei tempi, e la tutela dei creditori e del mercato sono state poste sul medesimo piano dallo stesso legislatore comunitario, in quanto considerate due interessi di importanza equivalente. Infatti, nel prologo della direttiva viene chiaramente indicata la volontà di perseguire l’efficienza e la competitività delle imprese (secondo considerando), facendo in modo che il conseguimento di tale scopo avvenga senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti ed i creditori. In questo modo, a fianco della condivisibile istanza di semplificazione, viene affermata la necessità di garantire ai terzi ed ai soci livelli di tutela equivalenti a quelli attualmente assicurati dal regime di salvaguardia del capitale (primo considerando).

L’obiettivo di questa breve analisi è l’esame del tema dei conferimenti nella costituzione delle società per azioni, con particolare attenzione alla nuova disciplina racchiusa negli artt. 2343 ter e 2343 quater c.c.

2. I conferimenti in denaro.

Nelle società per azioni, la specifica disciplina dei conferimenti mira a garantire l’effettiva formazione del capitale sociale, al fine sia di dotare la società dei mezzi necessari allo svolgimento della propria attività produttiva, sia di tutelare, anche se indirettamente, i creditori sociali. Una volta effettuato il conferimento, il socio di una società di capitali non ha una contitolarità di carattere reale sui beni della società, i quali, invece, spettano esclusivamente a quest’ultima, come ente separato e distinto rispetto alle persone dei singoli soci[4].

In via preliminare, è necessario precisare che i conferimenti, che sono esclusivamente quei contributi effettuati dai soci in sede di costituzione della società o di aumento del capitale, vanno distinti sia dai contributi dei soci, solitamente definiti in conto capitale, sia dai finanziamenti dei soci effettuati a titolo di mutuo. Infatti, i versamenti in conto capitale, pur incrementando il patrimonio della società, non ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina sui conferimenti e possono essere assimilati al capitale di rischio. Al pari dei versamenti imputati a capitale, non danno luogo a crediti esigibili durante la vita della società e possono, quindi, essere richiesti dal socio che ha effettuato il versamento soltanto al momento dello scioglimento della società, sempre nei limiti dell’attivo di bilancio di liquidazione. I finanziamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo in favore della società, invece, si caratterizzano proprio per il fatto che il relativo credito sia esigibile anche durante la vita della società stessa. La valutazione circa la natura dei versamenti, cioè se siano a titolo di capitale di rischio o di mutuo, non può basarsi esclusivamente sulla denominazione utilizzata nella registrazione contabile del versamento stesso. A tal proposito, devono essere tenuti in considerazione anche altri elementi, come il tenore di eventuali clausole statutarie, la collocazione in bilancio tra le voci di debito (in caso di versamenti a titolo di mutuo) o tra le riserve di patrimonio netto (in caso di versamenti a titolo di capitale di rischio) e soprattutto le finalità pratiche sottese al finanziamento da parte del socio[5].

Ai sensi dell’art. 2342 c.c., il conferimento in denaro è la modalità ordinaria di adempimento dell’obbligazione che sorge in capo al socio al momento della sottoscrizione delle azioni. Per formare il capitale sociale, però, possono essere effettuati anche conferimenti di beni in natura o di crediti, ma tali modalità devono essere esplicitamente previste nell’atto costitutivo. Lo stesso principio viene applicato anche ai casi di aumento di capitale, salvo diversa disposizione della relativa delibera[6]. All’atto della costituzione della società si deve versare presso una banca una percentuale del capitale sociale pari almeno al venticinque per cento dell’ammontare dei conferimenti in denaro. L’obbligo di tale versamento minimo garantisce l’effettività, seppur parziale, del capitale sociale iniziale e costituisce una condizione per la costituzione della società ai sensi dell’art. 2329 c.c., in assenza della quale non può essere stipulato l’atto costitutivo. Il tenore letterale dell’art. 2342 c.c., che impone che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro, ha posto alcune questioni applicative che sono state oggetto di studi da parte della dottrina.

In primo luogo, si è posto il problema se il requisito del versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro debba riferirsi all’ammontare complessivo dei conferimenti dovuti dai soci oppure ad ogni conferimento dovuto da ciascun socio. Relativamente a questo aspetto, si ritiene che la disposizione normativa vada riferita a entrambi i profili, ravvisando la ratio della norma nelle finalità che mirano non solo a dotare la società di una parte del proprio patrimonio iniziale sin dal momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, ma anche a far sì che ciascuna azione, in cui è suddiviso il capitale sociale, sia almeno parzialmente liberata sin dalla nascita della società stessa. Tale conclusione è giustificata, oltre che da considerazioni di carattere generale relative all’opportunità di rendere immediatamente effettivo l’obbligo che i soci assumono nel momento in cui sottoscrivono l’atto costitutivo, anche da altre argomentazioni che, pur riferendosi ad altri istituti di diritto societario, possono fornire un’utile giustificazione. In particolare, si può prendere in considerazione il meccanismo previsto dall’art. 2344 c.c., che permette di ottenere in modo coattivo l’integrale pagamento delle quote dovute dai soci e che può essere applicato solamente in presenza di un versamento, seppur parziale, relativo a tutte le azioni emesse dalla società.

Inoltre, si ritiene che il requisito del versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro possa essere effettuato anche da uno solo o da una parte dei soci, purché esso sia imputato a liberazione dei venticinque centesimi dei conferimenti di tutte le azioni emesse dalla società in sede di costituzione. Tale imputazione può, a sua volta, avvenire con diverse modalità, in quanto il versamento, effettuato solo da uno o più soci (o al limite anche da un terzo), può essere imputato sia nel momento in cui lo si effettua presso la banca, risultando, quindi, direttamente dalla ricevuta rilasciata dall’istituto di credito, sia in un momento successivo, anche in sede di atto costitutivo. Per questi motivi, si ritiene non rispettoso del dettato normativo il versamento di una somma che complessivamente sia sufficiente a coprire i venticinque centesimi dei conferimenti dovuti dai soci, ma sia imputata a liberazione solo di una parte delle azioni sottoscritte in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale, ma non del venticinque per cento del valore nominale di tutte le azioni emesse. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di integrale ed immediato versamento dell’intera somma dovuta a titolo di sovrapprezzo, sia in sede di aumento del capitale sociale, come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 2439 c.c., sia in sede di costituzione della società, in base all’applicazione analogica dello stesso art. 2439 c.c.[7].

Nonostante parte della dottrina li abbia paragonati a quelli in denaro, i conferimenti di titoli di Stato non richiedono il versamento del venticinque per cento presso una banca in quanto sono considerati come conferimenti di crediti. A tal proposito, è discusso se sia sufficiente mostrare al notaio il numero e gli estremi dei titoli e che questi annoti il valore nominale e la loro quotazione del giorno in cui avviene il conferimento[8] oppure se sia richiesto, in modo maggiormente cautelativo, che tali titoli vengano consegnati agli amministratori[9]. Invece, è indiscusso che i conferimenti di azioni o di altre partecipazioni sociali non possano essere ritenuti conferimenti in denaro e, pertanto, è sempre necessaria la stima dell’esperto ai sensi dell’art. 2343 c.c., ad eccezione delle ipotesi previste dall’art. 2343 ter c.c.

Una disciplina parzialmente diversa è prevista per la società unipersonale, la cui peculiarità rende necessaria una più ampia tutela dei creditori sociali. Questi, infatti, si trovano esposti al rischio del mancato adempimento del conferimento da parte dell’unico socio, che non può essere richiamato al versamento della rimanente percentuale né da altri soci, inesistenti, né, presumibilmente, dagli amministratori. Per questo motivo, l’unico socio ha l’obbligo di versare l’intero ammontare dei conferimenti in denaro, non solo il venticinque per cento, all’atto della costituzione della società. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, sia venuta meno la pluralità originaria dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro il termine di novanta giorni. L’assenza di una specifica indicazione relativa al momento da cui decorrono questi novanta giorni può essere superata individuando tale data, in alternativa, nell’effettivo acquisto della totalità delle azioni da parte del socio unico oppure nell’iscrizione nel libro soci. Quest’ultima tesi dà rilevanza al momento in cui si producono gli effetti nei confronti della società, in analogia con quanto disposto sia dall’art. 2362 c.c. relativo agli obblighi di comunicazione in capo agli amministratori, sia dall’art. 2356 c.c. sulle responsabilità di coloro che hanno trasferito azioni non liberate. Tuttavia, in un’ottica di maggiore salvaguardia dei terzi, sembra preferibile considerare il momento dell’effettivo acquisto delle azioni come quello da cui far decorrere il termine per effettuare il restante versamento dovuto. In ogni caso, per l’inadempimento dell’obbligo dell’integrale versamento, sulla base del combinato disposto dagli artt. 2342 e 2325 c.c., l’unico socio perde il beneficio della limitazione di responsabilità e risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute esclusivamente a lui.


3. I conferimenti di beni in natura e di crediti.

Accanto ai conferimenti in denaro, è possibile conferire beni in natura o crediti, se ciò è espressamente previsto nell’atto costitutivo della società. L’art. 2342 c.c. impone l’integrale liberazione di tali conferimenti al momento della sottoscrizione e tale previsione costituisce un’attuazione, in termini più rigorosi, del secondo comma dell’art. 9 della direttiva n. 77/91/CEE, che prevede un termine di cinque anni per la liberazione dei conferimenti diversi da quelli in contanti. Lo stesso art. 2342 c.c., inoltre, prevede che ai conferimenti diversi da quelli in denaro si applichino le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c. in tema di garanzie e responsabilità del socio che conferisce cose o crediti nella società semplice.

La dottrina relativa ai conferimenti di beni in natura e di crediti nelle società per azioni, seppur escluda che le prestazioni di opera e servizi possano essere oggetto di conferimento, non ha definito criteri precisi al fine di stabilire quali beni siano suscettibili di conferimento. Sull’argomento, criteri utili possono essere rinvenuti nell’art. 7 della direttiva n. 77/91/CEE, che stabilisce che il capitale sottoscritto possa essere costituito unicamente da elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica[10].

Tenendo presente che il requisito di suscettibilità di valutazione economica è volto a garantire l’effettività del capitale sociale, è stato affermato che tutti i conferimenti in natura, oltre ad essere economicamente valutabili, devono consistere in beni idonei a formare il patrimonio attivo e, quindi, rappresentare un attivo del bilancio[11]. Di conseguenza, il conferimento deve sempre incrementare il capitale sociale, escludendo la conferibilità di beni di nessun valore economico o che abbiano esaurito il proprio originario valore, come potrebbero essere un’azienda gravata da un passivo superiore al valore dell’azienda stessa o un brevetto scaduto[12]. Seppure, nella maggior parte dei casi, vi sia coincidenza tra la conferibilità e l’iscrivibilità in bilancio[13], è da mettere in evidenza che non tutti i beni iscrivibili in bilancio possono essere oggetto di conferimento. Ciò si verifica, ad esempio, con quelle concessioni amministrative che richiedono il consenso dell’autorità cedente per essere trasferite[14].

Il principio secondo il quale non tutte le entità diverse dal denaro, astrattamente dotate di valore patrimoniale, possono formare oggetto di conferimento in società per azioni trova conferma, come già affermato, nel divieto di conferimenti di opere e di servizi, come disposto dall’ultimo comma dell’art. 2342 c.c. Alcuni autori hanno fondato la ratio di tale divieto sull’inidoneità di questa forma di apporto alla realizzazione della funzione di garanzia del capitale sociale, nonché sulla sua non iscrivibilità in bilancio[15]. La dottrina prevalente[16] ha ravvisato il suo fondamento nel fatto che, in caso di inadempimento, non essendo possibile ricorrere all’esecuzione forzata, il capitale sociale verrebbe a mancare in quanto sarebbe rappresentato dalla prestazione lavorativa da eseguirsi dopo la costituzione della società[17]. È stato poi aggiunto che il conferimento di opera o di servizi è caratterizzato dall’aleatorietà, in quanto è difficile dare una valutazione oggettiva ed attendibile di utilità future, cioè delle prestazioni di lavoro a cui il socio d’opera si dovrebbe impegnare con il contratto di società. Un’altra giustificazione del divieto può essere rinvenuta nell’impossibilità di cessione del conferimento di opera o di servizi, in assenza del consenso del conferente[18]. Tuttavia, è da sottolineare che le opere o i servizi possono formare oggetto di prestazioni accessorie o essere apportati alla società a fronte della emissione di strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi. In questo caso, è necessario fissare una specifica disciplina nello statuto, in modo tale da imporre il limite che tali rapporti non possano mai essere imputati a capitale.

Secondo gli stessi principi, i conferimenti devono essere suscettibili di circolazione giuridica, in quanto devono poter realizzare una vicenda traslativa in favore della società. Il trasferimento in favore della società, infatti, deve determinare l’uscita del bene oggetto del conferimento dal patrimonio del socio conferente, per cui il mero impegno del socio ad effettuare una prestazione utile per la società non può essere oggetto di conferimento[19]. In tal caso, il conferimento sarebbe incerto e si violerebbe l’obbligo prescritto di integrale liberazione dei conferimenti in natura al momento della sottoscrizione, così come accade anche per le prestazioni sottoposte a condizione sospensiva o a termine. Allo stesso modo, non si ritengono conferibili le concessioni di garanzie reali o personali in favore della società, poiché le stesse non realizzano alcun trasferimento di diritti o di posizioni giuridicamente rilevanti[20].

Infine, in relazione alla conferibilità dei singoli diritti reali, occorre valutare sia la concreta utilità per il conseguimento dell’oggetto sociale, sia la compatibilità delle condizioni legali e di quelle di fatto, in quanto, ad esempio, il diritto di abitazione non è esercitatile da una persona giuridica oppure il conferimento di una servitù è attuabile solo se la società è già proprietaria di un fondo attiguo a quello del socio. Un’ipotesi discussa, invece, è la conferibilità dei diritti personali di godimento. Sebbene parte della dottrina presenti un’opinione negativa per la loro difficile iscrivibilità in bilancio[21], è stato evidenziato che la società acquista l’effettiva disponibilità del bene con il consenso del conferente ed è in grado di trarne tutte le utilità, senza necessità di ulteriore cooperazione da parte del socio stesso. Ciò è sufficiente perché le azioni corrispondenti possano ritenersi integralmente liberate al momento della sottoscrizione[22].

4. La stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

L’art. 2343 c.c. mira ad assicurare una valutazione oggettiva dei conferimenti di beni in natura e di crediti, consentiti ai sensi dell’art. 2342 c.c. ed espressamente previsti nell’atto costitutivo, attraverso un procedimento che si sviluppa in due fasi. La prima è relativa alla stima effettuata da un esperto indipendente e la seconda è quella del controllo degli amministratori sulla stima stessa. Tale controllo, al pari di quello semplificato previsto dagli artt. 2343 ter e 2343 quater c.c., è stato stabilito al fine di evitare che possa essere attribuito un valore superiore a quello reale ai conferimenti diversi dal denaro, per non intaccare l’effettività del capitale sociale. È da ritenere che tale disciplina si ponga a tutela dei soci, diversi dal conferente, e dei creditori sociali, che possono contare su un capitale sociale formatosi su basi oggettive e veritiere. Ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dall’art. 2343 ter c.c., la disciplina dettata dall’art. 2342 c.c. è inderogabile ed i soci non possono accordarsi al fine di rendere ammissibili procedimenti alternativi di valutazione dei conferimenti in questione.

Si deve mettere in evidenza come l’eventuale mancata redazione della stima prevista dall’art. 2343 c.c. non comporti la nullità della società o del singolo conferimento[23], ma solo una sanzione a carico degli amministratori e l’eventuale riduzione del capitale sociale, se il valore dei beni è inferiore di un quinto a quello per cui è avvenuto il conferimento[24]. Inoltre, sebbene il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142 non abbia emendato l’art. 2343 c.c., si può osservare come questa norma subisca, di fatto, delle modifiche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2343 ter c.c., in quanto il procedimento semplificato, introdotto con questa’ultima disposizione, può essere preferito in molte occasioni a quello del sopra menzionato art. 2343 c.c.[25]

4.1. La relazione dell’esperto.

La relazione di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti deve essere effettuata da un esperto designato dall’autorità giudiziaria ed, in particolare, dal Tribunale del circondario in cui ha sede la società. In sede di costituzione della società, tuttavia, non vi è ancora una sede legale ed è, quindi, ragionevole fare riferimento al circondario in cui la società avrà la sede legale. Se i soci decidono di mutare la sede al momento dell’effettiva redazione dell’atto costitutivo, per evidenti ragioni connesse all’oggetto sociale, ai conferimenti o a qualsiasi elemento relativo alla costituenda società, il procedimento di stima non può essere inficiato da un vizio di incompetenza del Tribunale che ha designato l’esperto, perchè si verifica una mera irregolarità eventualmente sanabile con l’indicazione, nell’atto costitutivo, del cambiamento di scelta ad opera dei soci[26]. In caso contrario, se il mutamento della sede legale viene operato dai soci al solo fine di aggirare il criterio di competenza territoriale, senza che questo cambiamento sia giustificato da altri elementi di fatto, si ritiene opportuno, a fini tuzioristici, nominare un altro esperto e procedere ad una nuova stima[27].

L’esperto deve essere dotato dei requisiti di professionalità, imparzialità ed indipendenza. Questi requisiti, espressamente previsti dall’art. 2465 c.c. per le società a responsabilità limitata, vengono opportunamente estesi in via analogica anche alle società per azioni. L’imparzialità dell’esperto comporta l’incompatibilità tra tale figura e quella non solo degli amministratori, dei sindaci, dei revisori contabili della società conferitaria, ma anche di chi abbia avuto rapporti professionali con la società in precedenza[28] o di chi assuma cariche sociali successivamente alla redazione della stima[29].

Si ritiene che l’esperto possa essere sia una singola persona fisica, sia una società di revisione[30], ipotesi espressamente prevista per le società a responsabilità limitata, sia una pluralità di soggetti, il cui incarico deve presumersi collegiale[31]. L’esperto non può delegare altri soggetti ad eseguire l’incarico[32] e, se si avvale dell’opera di collaboratori, resta in ogni caso responsabile dell’operato di questi ultimi[33]. A conferma dell’importanza della sua funzione, il secondo comma dell’art. 2343 c.c. rende applicabili all’esperto le disposizioni in tema di responsabilità di cui all’art. 64 c.p.c. e specifica anche che deve rispondere dei danni causati alla società, ai soci ed a qualunque terzo pregiudicato dalla valutazione non veritiera del conferimento.

Nonostante il richiamo espresso all’art. 64 c.p.c., è pacifico che l’esperto non rivesta la qualifica di consulente tecnico d’ufficio o di ausiliario del giudice. Per questo motivo, può prestare giuramento innanzi ad un notaio o all’autorità giudiziaria, al fine di asseverare la propria stima, senza essere vincolato ad espletare tale adempimento innanzi al Tribunale che lo ha designato[34]. L’esperto, tuttavia, ha in comune con il consulente tecnico il regime di responsabilità, in quanto entrambi rispondono sia penalmente, ai sensi degli artt. 366 e 373 c.p., sia disciplinarmente, come disposto dagli artt. 19 e seguenti disp. att. c.c..

Per quanto riguarda il contenuto, la relazione di stima deve includere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo ed i criteri di valutazione seguiti. A tal fine, è essenziale che l’esperto sia messo a conoscenza delle volontà dei soci[35], in quanto ad essi è lasciata la possibilità di scegliere se destinare l’integrale valore del conferimento a capitale sociale o costituire una riserva per sovrapprezzo delle azioni: tale decisione deve trovare riscontro nella perizia.

Nella disciplina attuale, non è più richiesto che l’esperto attribuisca al conferimento un valore di stima, poiché, secondo la nuova formulazione operata dal legislatore della riforma, è soltanto necessario attestare che il valore massimo iscrivibile a capitale sociale non superi il valore stimato. È, altresì, possibile che il valore del conferimento non sia proporzionale alle azioni sottoscritte, fermo restando che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo ai sensi dell’art. 2346 c.c. La relazione dell’esperto, quindi, permette che il conferimento possa essere sottovalutato, poiché vi può essere attestato un valore inferiore o almeno uguale rispetto a quello effettivo dei beni o dei crediti, con la conseguenza che quanto affermato nell’attestazione dell’esperto incontra come limite minimo proprio il valore risultante del conferimento[36].

L’art. 2343 c.c. non fornisce indicazioni sui metodi di valutazione da adottare per la stima dei conferimenti in questione, sebbene la sua ratio imponga all’esperto di adottare criteri oggettivi e veritieri. Si può affermare, quindi, che il legislatore abbia lasciato ampia discrezionalità all’esperto nella scelta di questi criteri, proprio al fine di permettergli di applicare la metodologia ritenuta più appropriata al singolo caso concreto. L’esperto può, così, scegliere fra vari criteri estimativi, prendendo anche in considerazione le caratteristiche fisiche del bene, il valore risultante dai costi per produrlo, il valore di mercato o il valore che risulta dalla destinazione del bene stesso all’attività produttiva che la società si propone di svolgere. Vista la disomogeneità dei possibili strumenti di valutazione, è stato affermato che il criterio tuzioristico nei confronti degli interessi sia dei soci, sia dei creditori sembra essere quello della semisomma, cioè della media fra i valori risultanti da più criteri diversi[37].

Con specifico riferimento al conferimento di crediti, l’esperto deve considerare tutti gli elementi che possano in qualche modo inficiare l’integrale soddisfazione del credito stesso, come, ad esempio, la solvibilità del debitore ceduto e del conferente, il carattere fruttifero o infruttifero del credito, il tasso di interesse ed il relativo andamento del settore creditizio, la scadenza e le possibili variazioni di cambio se il credito è in valuta estera[38].

Con l’obiettivo della semplificazione, la nuova formulazione della norma ha eliminato il gravoso obbligo dell’esperto, ai sensi dell’art. 2343 c.c. ante riforma, di attribuire un valore di stima a ciascun singolo bene conferito nell’ambito di una universalità, in modo tale che quest’ultima possa essere valutata solamente nel suo complesso. In precedenza, tale onere, specialmente nei casi di conferimento d’azienda, rendeva il procedimento di stima eccessivamente lungo e complesso.

Nell’attuale sistema normativo, la valutazione di un complesso di beni quale un’azienda avviene, quindi, con una metodologia sintetica, che si rivela più aderente alla realtà e alle esigenze operative del perito e permette l’attestazione del complesso dei beni e non di ogni singolo bene[39]. Ulteriore profilo di criticità nella valutazione del conferimento d’azienda sorge dal coordinamento tra la stima dell’esperto ai sensi dell’art. 2343 c.c. e l’adozione dei principi contabili internazionali, che potrebbero dare origine a due valori notevolmente differenti tra loro. Infatti, i principi contabili internazionali stabiliscono, per tutte le aggregazioni aziendali, la contabilizzazione con il metodo del costo al momento dell’acquisto, mentre la stima dell’esperto può essere basata su metodi di valutazione diversi. È comunque da mettere in evidenza che, nella maggior parte dei casi, il valore determinato dall’applicazione dei principi contabili internazionali è superiore a quello attribuito al conferimento dall’esperto, che adotta inevitabilmente criteri più prudenziali. In tale evenienza, l’eccedenza del valore reale del bene rispetto a quello stimato dall’esperto, eventualmente aggiornato nella fase di revisione degli amministratori, può essere iscritta in bilancio solamente come patrimonio netto, non come capitale[40]. Nell’ipotesi in cui, invece, il valore determinato applicando i principi contabili internazionali sia inferiore a quello stabilito dal perito, deve essere iscritto in bilancio quello più basso. In tale caso, tuttavia, si dubita che si possa procedere alla revisione della stima ed alla riduzione del capitale prevista ai sensi del quinto comma dell’art. 2343 c.c., in quanto la differenza tra i valori non è dovuta all’erroneità della stima effettuata, ma solo alla diversità dei criteri di valutazione adottati[41].

Nulla è stato previsto dal legislatore in merito alla data della stima, che deve essere necessariamente predisposta in un momento antecedente al completamento del procedimento di costituzione, in quanto deve essere allegata all’atto costitutivo e depositata presso il competente ufficio del Registro delle Imprese. Inoltre, l’art. 2343 c.c. non indica alcuna durata massima del periodo che può intercorrere tra la data in cui è effettuata la stima e quella in cui avviene effettivamente il conferimento. Al riguardo, è stato affermato che possono ritenersi aggiornate quelle stime risalenti al massimo a centoventi giorni prima della stipulazione dell’atto costitutivo o della delibera dell’assemblea sull’aumento di capitale. In mancanza di indicazioni specifiche, il termine sopra indicato è stato determinato, per analogia, sulla base della previsione dell’art. 2501 quater c.c., che, in tema di fusioni, afferma l’idoneità di una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore ad oltre centoventi giorni rispetto alla data del deposito del relativo progetto di fusione, ammettendo comunque un lasso di tempo maggiore nel caso in cui la stessa situazione patrimoniale venga sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio. L’individuazione del periodo di centoventi giorni trova altresì conferma nel maggior termine, pari a centottanta giorni, che lo stesso terzo comma dell’art. 2343 c.c. stabilisce per il controllo delle valutazioni peritali, da svolgersi a cura degli amministratori e dei sindaci o della società di revisione, in caso di società quotata in un mercato regolamentato. In questo caso, l’esigenza di aggiornamento della stima deve essere opportunamente correlata al periodo che il legislatore fissa per attuare la revisione dell’operato del perito, poiché appare sensato consentire centoventi giorni per la preparazione di un elaborato destinato ad essere verificato nei successivi centoottanta giorni[42].

In ogni caso, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata la stima, questa deve essere nuovamente redatta se, prima della costituzione della società o della deliberazione dell’aumento di capitale, intervengono fatti nuovi che, determinando un mutamento del valore dei beni da conferire, inficino la veridicità della perizia.

4.2. Il controllo degli amministratori.


Ai sensi del terzo comma dell’art. 2343 c.c., gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto e, ove sussistano fondati motivi, procedere alla revisione dei relativi valori di stima[43]. Il procedimento di controllo e della successiva revisione della stima è mirato a correggere eventuali errori nella valutazione dell’esperto o ad aggiornare la relazione a seguito di accadimenti successivi alla sua stesura, ma non può sanare l’eventuale nullità della stima stessa. Infatti, l’atto di costituzione di una società per azioni o la delibera di aumento del capitale sociale, se fondati sulla consapevole falsità dei presupposti di fatto, realizzano un insanabile contrasto con la norma di ordine pubblico diretta a conservare, anche a tutela dei terzi, la veridicità dei presupposti dell’agire sociale e sono, pertanto, nulli ai sensi dell’art. 2379 c.c., senza possibilità di utilizzare lo strumento di correzione di cui all’ultimo comma dell’art. 2343 c.c.[44].

Nel procedimento di controllo e revisione, gli amministratori possono avvalersi di un altro esperto, qualora non posseggano le necessarie cognizioni tecniche per valutare correttamente la stima effettuata dal perito designato dal Tribunale. Non pare possibile, invece, che il procedimento di valutazione possa essere delegato dal consiglio di amministrazione ad un unico suo membro, in quanto tale attività influisce direttamente sulle valutazioni di bilancio, che sono riservate, ai sensi dell’art. 2381 c.c., alla competenza collegiale del consiglio[45].

Il termine entro cui deve concludersi il procedimento di controllo è stato fissato in centottanta giorni dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese[46]. Nell’ipotesi in cui gli amministratori non rispettino il termine indicato per la conclusione del procedimento, è da ritenere che siano esperibili i rimedi di cui agli artt. 2395 e 2409 c.c., oltre alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ed alla richiesta di un provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Fino a quando non è completato il procedimento di controllo e dell’eventuale revisione della stima da parte degli amministratori, le azioni corrispondenti al conferimento in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società. Per le società quotate, l’obbligo imposto dall’art. 2343 c.c. deve interpretarsi come annotazione del vincolo di inalienabilità nel registro dell’intermediario ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Seppure non siano specificate a livello normativo le conseguenze dell’eventuale violazione del divieto di alienazione, può ritenersi che la vendita realizzata in spregio di tale divieto, in analogia a quanto previsto dall’art. 2356 c.c., non abbia efficacia nei confronti della società, ma solo inter partes, con la conseguenza che il soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio, nei cui confronti la società può far valere le proprie pretese creditorie, resta l’originario socio conferente[47].

Durante il procedimento di controllo, gli amministratori non solo devono verificare la congruità del valore indicato dall’esperto nella relazione di stima, ma devono anche controllare che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti, anche pubblicitari, connessi al conferimento[48]. Se dalla revisione della stima risulta che il valore dei conferimenti è inferiore di oltre un quinto, si deve procedere alla riduzione del capitale in misura proporzionale, con l’annullamento delle azioni che risultano scoperte. L’atto costitutivo può anche prevedere che, per effetto di tale annullamento, si determini una diversa ripartizione delle azioni tra i soci, salvo il limite imposto dal quinto comma dell’art. 2346 c.c.

La riduzione della partecipazione non è un atto automatico conseguente alla revisione della stima, poiché è sempre necessaria una deliberazione dell’assemblea straordinaria. Fino a quel momento, il socio conferente può esercitare tutti i diritti che derivano dalla partecipazione originariamente assegnatagli e la società non può considerare la stessa come già ridotta ai fini della votazione nella relativa assemblea straordinaria[49]. Se l’assemblea non procede alla riduzione del capitale, gli amministratori devono rivolgersi all’autorità giudiziaria, seguendo le regole del procedimento previsto dall’art. 2447 c.c., relativo ai casi di riduzione obbligatoria del capitale.

Il socio conferente, tuttavia, può versare la differenza in denaro per evitare la riduzione della propria partecipazione o può recedere dalla società, con il relativo diritto alla restituzione in natura, ove possibile, di quanto conferito. È stato evidenziato che il recesso costituisce una modalità di scioglimento del rapporto sociale con efficacia ex nunc, inidoneo ad esonerare il recedente dal rischio di impresa relativamente al periodo di tempo che va dall’assunzione della veste di socio fino al momento di comunicazione della propria volontà di recedere[50]. La liquidazione della partecipazione deve essere effettuata in base al valore del conferimento al momento della restituzione che, ove effettuata in natura, può essere accompagnata da supplementi di liquidazione in favore del socio recedente o conguagli in favore della società. Seppure non vi sia un’espressa previsione al riguardo, al fine di consentire la scelta tra le alternative concesse dal quarto comma dell’art. 2343 c.c., le risultanze della revisione ad opera degli amministratori devono essere prontamente comunicate al socio, il quale può impugnare la delibera del consiglio, se la ritiene lesiva dei suoi diritti.

Nel caso in cui il valore dei conferimenti sia inferiore a quello stimato, ma la differenza sia, invece, inferiore ad un quinto, è stato sostenuto, seppure in maniera non unanime, che il capitale sociale non debba essere ridotto, in quanto il legislatore, ritenendo di intervenire solamente quando tale differenza risulta superiore ad un quinto, non ha voluto imporre tale gravoso procedimento in casi di minor rilevanza[51].

5. Il conferimento di beni in natura o di crediti senza relazione di stima.

Il decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 142 ha introdotto significative modifiche in tema di costituzione delle società per azioni, di salvaguardia, modifica e integrità del capitale sociale, di controllo degli amministratori sui conferimenti e di acquisto di azioni proprie, inserendo o modificando, a seconda dei casi, alcuni articoli del codice civile. In particolare, il legislatore si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 1, del secondo paragrafo della direttiva n. 2006/68/CE, di derogare alla disciplina dei conferimenti in natura, al fine di semplificare il procedimento per l’effettuazione della stima.

È opportuno mettere in evidenza che l’art. 2343 ter c.c. presenta un carattere alternativo rispetto alle previsioni dell’art. 2342 c.c. e, quindi, viene lasciata ai soci la facoltà di scegliere di quale procedimento avvalersi. Ad esempio, sulla base del principio dell’effettività del capitale sociale, può essere necessario adottare procedimenti di valutazione diversi da quelli previsti dal suddetto art. 2343 ter c.c. quando il valore ottenuto con tali valutazioni, in particolare quando si è in presenza di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, si discosta in misura più o meno rilevante dal valore effettivo del bene al momento del conferimento[52].

Il primo ed il secondo comma dell’art. 2343 ter c.c. presentano due diversi procedimenti di valutazione, che sono caratterizzati da differenti requisiti per il loro utilizzo. Infatti, se oggetto del conferimento sono valori mobiliari o strumenti del mercato monetario effettivamente negoziati da almeno sei mesi su un mercato regolamentato, ricorre la fattispecie del primo comma dell’art. 2343 ter c.c. Invece, qualora sia mancante uno degli elementi che consentono l’applicazione del primo comma (per esempio, la quotazione da meno di sei mesi), si ritiene legittima l’adozione di uno dei due procedimenti di valutazione di cui al secondo comma, poiché il bene da conferire è oggettivamente diverso da quello di cui al primo comma[53]. In presenza di una situazione in cui vi siano tutti i requisiti per applicare il primo comma dell’art. 2343 ter c.c., parte della dottrina sostiene che i soci possono comunque optare per l’applicazione del secondo comma del suddetto articolo[54]. Tuttavia, pare opportuno scegliere la via che appare più tutelante per il mercato, per gli altri soci ed i creditori sociali: in questo caso, quindi, l’unico metodo alternativo di valutazione è rappresentato dalla relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c.[55]. È da mettere in evidenza come le tecniche di valutazione di cui alle lett. a) e b) del secondo comma dell’art. 2343 ter c.c. non si escludano reciprocamente[56]. Infatti, i beni diversi da quelli di cui al primo comma, anche se iscritti nel bilancio di una società al loro valore equo, come previsto dalla lett. a), possono essere comunque conferiti sulla base di una valutazione effettuata ai sensi della lett. b)[57].

Indipendentemente dal procedimento di valutazione seguito, il terzo comma dell’art. 2343 ter c.c. impone di allegare all’atto costitutivo o al verbale di aumento del capitale la documentazione da cui risultino il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso art. 2343 ter c.c., cioè:

a) il bilancio utilizzato agli effetti del conferimento o un suo estratto relativo alle parti da cui risulta il valore dei beni;

b) le relazioni del collegio sindacale e, se diverso, del soggetto incaricato del controllo contabile, da cui emerge l’assenza di rilievi negativi;

c) la delibera dell’assemblea, da cui emerge la sussistenza della condizione dell’avvenuta approvazione del bilancio da non oltre un anno;

d) ogni altro documento contabile da cui emerga con certezza il valore del bene;

e) l’eventuale dichiarazione del legale rappresentante della società o del presidente del collegio sindacale che consenta di collegare il bene da conferire con il valore risultante dalle scritture contabili[58].

5.1. Il conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario.

Il primo comma dell’art. 2343 ter c.c. consente di non avvalersi della relazione di stima di cui al primo comma dell’art. 2343 c.c. quando l’oggetto del conferimento è costituito da valori mobiliari o da strumenti del mercato monetario, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento[59].

L’applicazione di un diverso procedimento di valutazione, quindi, richiede che oggetto di conferimento siano valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, così come definiti dal combinato disposto dell’art. 111 bis disp. att. c.c. e dell’art. 1, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), che gli stessi siano negoziati su almeno un mercato regolamentato, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. w – ter) del T.U.F.[60], e che la negoziazione sia effettiva da almeno sei mesi. La ratio di tale esenzione si giustifica sul presupposto della preesistenza di un valore oggettivo[61] dei beni conferiti, riconosciuto sia dalla società stessa, sia dal mercato, in modo da rendere superflua la valutazione di tali beni e la relativa relazione di stima[62].

In primo luogo, è da mettere in evidenza che la definizione di valore mobiliare e di strumento del mercato monetario, fornita dalle norme sopra indicate, comprende sia le categorie di valori negoziabili nel mercato dei capitali quali, a titolo esemplificativo, le azioni di società, i certificati di deposito, le obbligazioni e gli altri titoli di debito (compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli), sia le categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, come, ad esempio, i buoni del Tesoro ed i certificati di deposito. Ai fini della valutazione del valore di conferimento, si devono considerare i prezzi di tutti i giorni: il prezzo medio per ciascun mercato è rappresentato dalla media ponderata dei prezzi giornalieri[63] del semestre di quotazione e, se il valore mobiliare è negoziato in una pluralità di mercati, è necessario procedere al calcolo della media ponderata dei prezzi rilevati su tutti i mercati di quotazione[64]. Quest’ultima procedura deve essere seguita proprio per evitare il pericolo di una sopravalutazione o sottovalutazione del conferimento.

Inoltre, la documentazione relativa al valore attribuito ai conferimenti, vista l’importanza dell’operazione, deve consistere in elaborazioni eseguite dalla società di gestione del mercato o deve provenire da un soggetto che, in quanto ente, organo ufficiale o impresa di diffusione dei dati di mercato di riconosciuta attendibilità, dia sufficienti garanzie relativamente alla veridicità dei valori utilizzati per la liberazione del capitale. Il requisito della durata di sei mesi del periodo di negoziazione del valore mobiliare comporta la coincidenza del dies ad quem dal quale far decorrere il semestre con la data antecedente il giorno della stipulazione dell’atto costitutivo[65]. Al contrario, qualora il valore mobiliare da conferire non sia negoziato da almeno sei mesi in almeno un mercato regolamentato, deve ritenersi esclusa la possibilità di avvalersi del regime di determinazione del valore di conferimento di cui al primo comma dell’art. 2343 ter c.c.

La direttiva comunitaria si è limitata a rimettere alle legislazioni nazionali la definizione del periodo sufficiente di negoziazione, che deve precedere la data effettiva del conferimento. Il legislatore nazionale, di conseguenza, ha stabilito, come già visto, che il tempo minimo necessario per offrire una valutazione sufficientemente condivisa ed attendibile degli strumenti finanziari negoziati sia di almeno sei mesi[66]. L’eventuale sospensione della negoziazione per una o più sedute durante il semestre non impedisce il ricorso a tale regime, a condizione che il numero dei giorni in cui si sia verificata la sospensione delle negoziazioni non renda oggettivamente irrilevante il prezzo espresso dal mercato[67]. Inoltre, è da sottolineare come il primo comma dell’art. 2343 quater c.c. rimetta agli amministratori, in sede di controllo successivo, la verifica degli eventuali fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni[68].

5.2. Il valore equo ricavato da un bilancio.

Il secondo comma dell’art. 2343 ter c.c. esime dall’obbligo di presentare la relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. e consente di avvalersi di un procedimento alternativo di valutazione basato sul valore equo, quando l’oggetto del conferimento sono beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario negoziati su uno o più mercati regolamentati da almeno sei mesi. Tale esenzione risulta applicabile ad ogni entità conferibile, ad eccezione di quelle espressamente escluse: quindi, sono comprese in questa disciplina le partecipazioni e gli strumenti finanziari emessi da società non quotate e quelli non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. Similmente alla previsione del primo comma dell’art. 2343 ter c.c., in cui il conferimento dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario negoziati sui mercati regolamentati può avvenire ad un valore non solo pari, ma anche inferiore a quello assunto come riferimento, è opinione condivisa che, anche in questo caso, non esista un divieto di sottovalutazione convenzionale del conferimento ad opera dei soci, in quanto non ricavabile da alcuna previsione legislativa[69].

Il sistema di valutazione dei conferimenti in natura, previsto dall’art. 2343 ter, comma secondo, lett. a), c.c., in alternativa al regime ordinario di cui all’art. 2343 c.c., si basa sul valore attuale dei beni da conferire, risultante da un bilancio già redatto ed approvato. Il valore equo[70] di un bene iscritto in un bilancio rappresenta una nozione ormai facente parte del diritto contabile italiano e corrisponde alla nozione di fair value, come definita e disciplinata dai principi contabili internazionali, resi applicabili nel nostro ordinamento dai regolamenti comunitari di adozione e come tali recepiti dal T.U.F. Di conseguenza, è stato affermato in maniera unanime che la disposizione in esame trova diretta applicazione per tutti i cespiti che siano iscritti in un bilancio redatto, in via obbligatoria o facoltativa, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e che siano valutati con il criterio del fair value.

Un aspetto che rimane ancora da chiarire è rappresentato dalla possibilità di assoggettare alla modalità di valutazione dei conferimenti di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. a), c.c., solamente i beni iscritti secondo il criterio del valore equo in un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS oppure anche altri cespiti iscritti con altri criteri nei bilanci IAS/IFRS o quelli iscritti in bilanci non IAS/IFRS. Se alcuni orientamenti sembrano aver accettato l’interpretazione più restrittiva[71], non è mancato chi si è opposto, ritenendo che né la legge, né la direttiva comunitaria impongano questa soluzione[72], poiché il legislatore ha inteso assegnare una posizione centrale al valore di scambio, non al criterio con cui un bene è iscritto in bilancio. Secondo quest’ultimo orientamento, che risulta attualmente maggioritario, il bene può essere conferito al valore correttamente rilevato secondo le norme applicabili ai bilanci, a prescindere dal fatto sia che il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o secondo le norme ed i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla quarta direttiva comunitaria (direttiva n. 78/660/CEE), sia che il bene o i beni conferiti siano iscritti in bilancio con il criterio del valore equo o con altro criterio, purché in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e dai principi applicabili nel caso concreto[73]. Tale orientamento trova la sua giustificazione nel fatto che l’applicazione del criterio fair value non garantisce maggior certezza in relazione all’effettiva copertura del valore imputato, rispetto al criterio del costo o ad altri criteri previsti nei principi contabili internazionali, che non possono essere a priori considerati meno significativi[74].

Viene messo in evidenza, altresì, che il concetto di valore equo è riproposto anche per il procedimento di valutazione di cui alla lett. b) del medesimo secondo comma e che pertanto deve essere inteso univocamente come valore di cui all’art. 2343 ter c.c. conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento[75]. Per questi motivi, non sembra emergere la ratio di un’interpretazione volta ad escludere dall’ambito applicativo di questo metodo semplificato di valutazione quei cespiti iscritti in un bilancio di esercizio con principi diversi da quelli IAS/IFRS[76].

Ai sensi della disposizione in analisi, il bilancio deve essere approvato da non oltre un anno, deve essere stato sottoposto a revisione legale e non deve essere stato oggetto di rilievi da parte del revisore in ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento. In primo luogo, per quanto riguarda il termine di un anno, la norma italiana si discosta dalla direttiva comunitaria, poiché quest’ultima pone un diverso limite temporale con riferimento al bilancio dell’esercizio precedente. L’interpretazione più soddisfacente della norma nazionale, compatibile con il suo tenore letterale e meno distante dalla direttiva comunitaria, conduce ad affermare che devono essere ritenuti idonei i soli bilanci che siano approvati da non oltre un anno e che, allo stesso tempo, siano riferiti ad una data non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio, per il quale è scaduto il termine di approvazione previsto dalla legge. A tal proposito, si ritiene legittimo avvalersi di un bilancio di esercizio straordinario[77] e, quindi, successivo a quello di esercizio, purché completo di ogni documento (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e del revisore) ed approvato dall’assemblea[78]. Al contrario, non è sufficiente un mero bilancio degli amministratori, poiché il riferimento all’approvazione esclude la valenza di progetti di bilancio o situazioni patrimoniali, anche se soggetti a controllo contabile.

In secondo luogo, l’interpretazione del requisito della revisione legale richiama la relazione di accompagnamento del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, in cui si afferma che l’utilizzo della denominazione di revisione, piuttosto che quella di controllo contabile, utilizzata nell’art. 2409 bis c.c., deriva dal rinvio alla direttiva n. 2006/43/CE[79], relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Su tali basi, si ritiene che il riferimento alla revisione legale serva a comprendere tutte le forme di controllo o revisione contabile cui sono soggetti i bilanci d’esercizio di tutte le società per azioni, ai sensi sia degli artt. 2409 bis e seguenti c.c., sia degli artt. 155 e seguenti del T.U.F.

Il terzo requisito di idoneità del bilancio ai fini dell’art. 2343 ter c.c. è di carattere negativo ed impone di verificare che nella relazione dell’organo incaricato del controllo, sia esso il collegio sindacale, il revisore esterno ex art. 2409 bis c.c. o la società di revisione, non sia espresso alcun rilievo in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento. Di conseguenza, si ritiene che qualsiasi rilievo riferito al bene da conferire valga a precludere la possibilità di avvalersi della tecnica di valutazione di cui alla lettera a), mentre ogni indicazione relativa ai beni diversi da quello da conferire non impedisce l’utilizzazione del bilancio. Secondo lo stesso principio, non può essere utilizzato il bilancio di esercizio qualora il revisore abbia espresso un giudizio negativo sul bilancio nel suo complesso o abbia rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ai sensi del terzo comma dell’art. 2409 ter c.c.[80].

5.3. Il valore equo risultante dalla valutazione di un esperto.


La lettera b) del secondo comma dell’art. 2343 ter c.c. consente, in attuazione dell’art. 10 bis del terzo paragrafo della direttiva n. 77/91/CEE, di avvalersi della valutazione redatta da un esperto indipendente e dotato di adeguata professionalità, per la valutazione di tutti quei beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario negoziati su uno o più mercati regolamentati da almeno sei mesi. A tal proposito, si può rilevare un’equivalenza funzionale con la relazione di stima di cui al primo comma dell’art. 2343 c.c., in quanto, in entrambi i casi, l’esperto estensore della perizia deve possedere i requisiti soggettivi di professionalità ed indipendenza. In particolare, la professionalità deve essere adeguata, proporzionata e conveniente in ragione dell’importanza economica e della natura del bene da conferire[81] e, quindi, deve essere accertata caso per caso. Inoltre, l’esperto deve essere indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società ed anche dai soci di controllo o in collegamento con la società stessa[82]. In assenza di chiare indicazioni normative, un punto di riferimento applicativo può essere rappresentato dai requisiti di indipendenza previsti per i sindaci nell’art. 2399 c.c. e nell’art. 160 T.U.F.[83], ferma restando la difficoltà di definire quali siano gli altri rapporti di natura patrimoniale che compromettono l’indipendenza dell’esperto[84]. L’importanza di tale figura è confermata dal fatto che, seppure non debba essere nominato dal Tribunale, deve rispondere dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 2343 ter c.c. ed in analogia con quanto disposto dall’art. 2343 c.c.

Agli effetti dell’applicabilità del procedimento di valutazione di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 2343 ter c.c., la perizia dell’esperto deve presentare alcune caratteristiche definite dalla stessa norma legislativa. In primo luogo, la valutazione deve essere condotta in conformità ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento. Tale requisito dimostra che la possibilità di avvalersi del regime di stima alternativo dipende dalla ricorrenza di indici oggettivi di attendibilità della valutazione, tali da far ritenere superfluo il ricorso all’esperto nominato dal Tribunale per la tutela degli interessi coinvolti. La perizia deve, quindi, contenere necessariamente non solo la puntuale indicazione dei criteri da utilizzare e dei motivi per i quali si è scelto uno specifico criterio, ma anche l’iter logico che ha condotto alla determinazione del valore equo. Questo deve essere inteso come valore di acquisto o di sostituzione del bene, quindi come costo che deve subire la società se vuole acquisire sul mercato un bene identico o di eguale natura[85].

Inoltre, si deve ritenere che le perizie preesistenti possano essere utilizzate solo se lo scopo per le quali sono state commissionate includa la determinazione del valore di scambio del bene o del diritto[86]. Nel terzo considerando della direttiva europea n. 77/91/CEE viene affermato che gli Stati membri possono permettere alle società per azioni di non dover ricorrere ad un’apposita valutazione da parte di un esperto, qualora esista già un altro parametro di riferimento per la valutazione del conferimento nel momento in cui si decide di attuare tale operazione. Tuttavia, è da sottolineare come la disciplina nazionale si discosti parzialmente da tale previsione, con il conseguente rischio di illegittimità costituzionale, in quanto dispone che una valutazione precedente di non oltre sei mesi non deve necessariamente preesistere al momento in cui si decide di effettuare il conferimento, ma può anche essere commissionata ad hoc per il conferimento stesso.

Sul piano applicativo, questa soluzione è destinata a diventare quella più diffusa, seppure rischi di causare un indebolimento della tutela dei terzi, come paventato nella stessa Relazione di accompagnamento del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 142. A conferma di ciò, il legislatore ha ritenuto di attuare il bilanciamento dell’esigenza di semplificazione con le istanze di tutela dei soci non conferenti e dei terzi tramite il procedimento di verifica successiva disciplinato nell’art. 2343 quater c.c., il cui esito negativo comporta la necessità di rinnovare la stima dell’entità conferita in conformità al procedimento generale disciplinato nell’art. 2343 c.c. Tuttavia, è da sottolineare come il giudizio di verifica da parte dell’organo amministrativo non riguardi la coerenza e la rispondenza del valore attribuito agli standard di mercato rilevabili per il bene conferito, ma solamente la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo all’esperto. Alla luce di questi problemi interpretativi, è da mettere in evidenza che in questi mesi è in discussione in Parlamento uno schema di decreto legislativo per apportare disposizioni integrative e correttive al sistema vigente[87].

Tornando all’analisi dei requisiti della perizia, la valutazione contenuta nella perizia non deve essere riferita ad una data risalente a più di sei mesi rispetto a quella del conferimento. Sussiste, quindi, l’esigenza di definire la data di riferimento della valutazione, qualora non sia riportata nella perizia: in questo caso, si deve presumere che sia quella riferita alla sottoscrizione della perizia medesima. Per verificare la vigenza temporale della stima, è necessario conteggiare l’inizio del semestre dalla data cui si riferisce la valutazione dell’esperto, non dalla data in cui è stata perfezionata e sottoscritta la valutazione stessa, qualora esse non coincidano. Oltre a ragioni di carattere logico e teleologico, la conferma di tale affermazione è fornita dall’art. 10 bis, lett. a), del paragrafo secondo della seconda direttiva, che prescrive che il valore sia determinato con riferimento ad una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento. Riferendosi, invece, al dies ad quem, è necessario che il conferimento venga effettuato entro lo scadere dei sei mesi. Ciò non pone problemi in sede di costituzione della società, in quanto il conferimento coincide con il perfezionamento dell’atto costitutivo, mentre richiede particolare attenzione in sede di aumento di capitale, quando intercorre del tempo tra la delibera e il conferimento. Per questo motivo, si ritiene opportuno che il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2439 c.c., venga fissato in una data non eccedente i sei mesi dalla data di riferimento della valutazione peritale.

Infine, non è richiesto che la perizia sia giurata[88], in quanto se ci si avvale di una perizia preesistente, anziché di una redatta ad hoc, sarebbe difficile ritenere necessario che detta perizia debba essere sin dall’origine giurata o che possa essere giurata successivamente, magari a distanza di qualche mese dalla sua redazione.


6. Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione.

L’art. 2343 quater c.c. impone, a carico degli amministratori della società conferitaria, taluni adempimenti volti a verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 2343 ter c.c. ai fini della regolarità della procedura di conferimento: tali adempimenti devono essere completati entro il termine, abbreviato rispetto a quanto previsto dall’art. 2343 c.c., di trenta giorni dall’avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese[89].

In particolare, ai sensi del primo comma dello stesso art. 2343 quater c.c., qualora il conferimento abbia avuto ad oggetto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di cui al primo comma dell’art. 2343 ter c.c., gli amministratori devono verificare, entro il sopra menzionato termine di trenta giorni, se nel periodo successivo al conferimento siano intervenuti fatti eccezionali, che abbiano modificato in maniera rilevante il valore attribuito ai beni alla data del conferimento. Analogamente, qualora il conferimento abbia avuto ad oggetto beni diversi da quelli indicati al primo comma dell’art. 2343 ter c.c., gli amministratori della società conferitaria devono verificare se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio da cui si è desunta la valutazione equa dei beni ex art. 2343 ter c.c., secondo comma lett. a), c.c. o alla data della stima dell’esperto indipendente ex art. 2343 ter c.c., secondo comma lett. b), si siano verificati nuovi fatti rilevanti che abbiano comportato una sensibile modifica del valore equo dei beni o dei crediti conferiti. A tal proposito, è da mettere in evidenza che il compito demandato agli amministratori non sia la verifica della corrispondenza del valore dei beni conferiti con quanto affermato nella stima, ma il controllo che non siano intervenuti eventi eccezionali nuovi, cioè accaduti successivamente alla data presa come riferimento ai fini della stima, che abbiano modificato in misura rilevante la valutazione dei beni stessi. Inoltre, ai sensi dello stesso primo comma dell’art. 2343 quater c.c., nel medesimo termine di trenta giorni dall’iscrizione della società al Registro delle Imprese, gli amministratori devono verificare la sussistenza e l’adeguatezza dei requisiti di indipendenza e professionalità dell’esperto che ha redatto la stima.

Ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2343 quater c.c., qualora gli amministratori riscontrino almeno uno degli eventi sopra menzionati, devono procedere ad una nuova valutazione dei beni secondo il regime ordinario dettato dall’art. 2343 c.c. In tale caso, si ritiene che spetti alla società conferitaria l’onere di chiedere al Tribunale la nomina di un nuovo perito e di presentare una nuova valutazione. Invece, se gli amministratori della società conferitaria ritengono che non si sia verificato alcuno degli eventi di cui al primo comma dell’art. 2343 quater c.c. e che risultino soddisfatti i requisiti richiesti in capo all’esperto indipendente, devono depositare presso il Registro delle Imprese nel medesimo termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della società, una dichiarazione contenente:

a) la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è superiore o almeno pari a quello attribuito per la determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

d) l’indicazione che non sono intervenuti fatti eccezionali rilevanti che abbiano inciso, modificandolo, il valore dei beni conferiti;

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto indipendente.

Infine, il quarto comma dell’art. 2343 quater c.c. stabilisce che, fino all’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori prevista al terzo comma, le azioni emesse in sede di costituzione non sono alienabili e devono restare depositate presso la società. È da notare che tale procedimento di verifica e attestazione trova applicazione anche nella fattispecie di aumento di capitale delegato mediante conferimento di beni in natura o di crediti, disciplinato dall’art. 2440 bis c.c., anch’esso introdotto dallo stesso decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142[90].

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Giurisprudenza.


- App. Catania, 19 maggio 1989, in Giur. Comm., 1990, II, 497.

- App. Firenze, 26 aprile 1985, in Dir. fall., 1985, II, 457.

- App. Milano, 2 dicembre 1964, in Foro it., 1965, 560.

- App. Trento, 16 marzo 1999, in Soc., 1999,10779.

- App. Trieste, 3 aprile 1981, in Giur. Comm., 1983, 986.

- App. Venezia, 29 novembre 1981, in Foro it., 1982, 258.

- Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 1950, n. 2078, in Foro it., 1950, 312.

- Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 1959, n. 3433, in Giust. civ., 1960, II, 262.

- Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 1967, n. 1037, in Riv. Giur. edilizia, 1967, 1269.

- Cass. civ., Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2489, in Foro it., 1974, I, 118.

- Cass. civ., Sez. II, 9 luglio 1994, n. 6500, in Giust. civ. Mass., 1994, 945.

- Cass. civ., Sez. I, 2 aprile 1999, n. 3166, in Giust. civ. Mass., 1999, 741.

- Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3052, in Giust. civ. Mass., 2001, 384, in Fallimento 2001, 805, in Dir. fall. 2001, II, 863, in Soc., 2001, 798 con nota di Zagra, in Riv. notariato 2001, 1475, in Foro it. 2002, I, 211, in Vita not. 2001, 1342.

- Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9209, in Foro it., 2001, I, 3621, in Giust. civ. Mass., 2001, 1350, in Soc., 2001, 1345, 3621, in Soc., 2002, 35, con nota di Verdirame.

- Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2002, n. 7427, in Vita not., 2002, 1500, in Giust. civ. Mass., 2002, 884.

- Cass. civ., Sez. II, 28 gennaio 2003, n. 1227, in Giust. civ. Mass., 2003, 193, in Dir. e prat. soc. 2003, 17, 74 con nota di Cacciamani.

- Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2006, n. 7692, in Foro it., 2007, II, 3217, in Giust. civ. Mass., 2006, 3, in Il civilista, 2008, 2, 87, con nota di De Ruvo, in Giur. it., 2006, 11, 2080, in Giust. civ., 2007, 3, 668

- Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2007, n. 7980, in Giust. civ. Mass., 2007, 625, in Guida al diritto, 2007, 24, 47, in Riv. Notariato, 2008, 1, 176, con nota di Peri, in Foro it., 2008, 4, 1237

- Trib. Lecce, 4 febbraio 1985, in Soc., 1985, 976.

- Trib. Milano, 14 giugno 1971, in Giur. it., 1971, 675.

- Trib. Milano, 4 gennaio 1984, in Soc., 1984, 1020.

- Trib. Milano, 15 febbraio 1999, in Giur. it., 1999, 2348.

- Trib. Milano, 13 marzo 2000, in Soc., 2001, 337.

- Trib. Napoli, 9 luglio 1962, in Dir. fall., 1962, II, 1020.

- Trib. Napoli, 2 luglio 1980, in Riv. dir. comm., 1981, II, 149.

- Trib. Napoli, 22 marzo 1994, in Banca e borsa, 1995, II, 616.

- Trib. Treviso, 18 maggio 1998, in Soc., 1998, 1069.

- Trib. Udine, 11 dicembre 1991, in Soc., 1992, 372.

- Trib. Udine, 22 febbraio 1994, in Soc., 1994, 953.

- Trib. Verona, 28 aprile 1994, in Soc., 1994, 815.



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[1] Ferrara – Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, 222.

[2] Tassinari, La trasformazione delle società, Milano, 2005, 112.

[3] Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2005, 164; Portale, Capitale sociale e conferimenti nelle società per azioni, in Riv. soc., 1970, 33 ss.; Tantini, La trasformazione e la fusione delle società, in Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell’econ., diretto da Galgano, VIII, Padova, 1985; Ferri, Le società, in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, Torino, 1971, 420 ss.; Angelici, Le disposizioni generali sulla società per azioni. La costituzione della società per azioni, in Tratt. di dir. priv., diretto da Rescigno, XVI, Torino, 1985, 246; Platania, Società per azioni. Costituzione. Patti parasociali. Conferimenti, Milano, 2003, 161.

[4] Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 1967, n. 1037, in Riv. Giur. edilizia, 1967, 1269.

[5] Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2007, n. 7980, in Giust. civ. Mass., 2007, 625, in Guida al diritto, 2007, 24, 47, in Riv. Notariato, 2008, 1, 176, con nota di Peri, in Foro it., 2008, 4, 1237; Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2006, n. 7692, in Foro it., 2007, II, 3217, in Giust. civ. Mass., 2006, 3, in Il civilista, 2008, 2, 87, con nota di De Ruvo, in Giur. it., 2006, 11, 2080, in Giust. civ., 2007, 3, 668; Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2002, n. 7427, in Vita not., 2002, 1500, in Giust. civ. Mass., 2002, 884; Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9209, in Foro it., 2001, I, 3621, in Giust. civ. Mass., 2001, 1350, in Soc., 2001, 1345, 3621, in Soc., 2002, 35, con nota di Verdirame.

[6] Spolidoro Capitale, euro e azioni, conferimenti in denaro, Torino, 2004, 254; Tassinari, La trasformazione delle società, op. cit., 120.

[7] Consiglio Notarile di Milano, Massime notarili in materia societaria, Milano, 2010, 274-275.

[8] App. Venezia, 29 novembre 1981, in Foro it., 1982, 258; App. Milano, 2 dicembre 1964, in Foro it., 1965, 560.

[9] Trib. Milano, 4 gennaio 1984, in Soc., 1984, 1020.

[10] Pisani Massamormile, I conferimenti nella società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie, in Codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1994, 8 ss.

[11] Miola, I conferimenti in natura, in Trattato delle Società per Azioni, diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, 47.

[12] App. Trento, 16 marzo 1999, in Soc., 1999, 10779.

[13] Di Sabato, Diritto delle società, op. cit., 214.

[14] Miola, I conferimenti in natura, op. cit., 51.

[15] Simonetto, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1950, 412 ss.

[16] Frè-Sbisà, Società per azioni, in Commentario Scialoja-Branca, sub artt. 2325-2461 c.c., Bologna-Roma, 1997, 138 ss.

[17] Pisani Massamormile, I conferimenti nella società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie, op. cit., 8 ss.; Frè-Sbisà, Società per azioni, op. cit., 138.

[18] Frè-Sbisà, Società per azioni, op. cit., 139.

[19] Olivieri, I conferimenti in natura nella società per azioni, Padova, 1989, 338; Di Sabato, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, Napoli, 1967, 75.

[20] Pisani Massamormile, I conferimenti nella società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie, op. cit., 16; Oppo, Il decreto di attuazione in Italia. Rilievi sistematici, in Riv. dir. civ., 1986, I, 567.

[21] Platania, Società per azioni. Costituzione. Patti parasociali. Conferimenti, op. cit., 170.

[22] Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2006, 196.

[23] Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, op. cit., 197; Di Sabato, Diritto delle società, op. cit., 217.

[24] Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 1950, n. 2078, in Foro it., 1950, 312.; Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 1959, n. 3433, in Giust. civ., 1960, II, 262; Trib. Napoli, 9 luglio 1962, in Dir. fall., 1962, II, 741; Trib. Milano, 14 giugno 1971, in Giur. it., 1971, 675.

[25] Ferri jr., La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, in Riv. Soc., 2009, 255.

[26] Tassinari, La trasformazione delle società, op. cit., 140.

[27] Miola, I conferimenti in natura, op. cit., 344.

[28] Trib. Treviso, 18 maggio 1998, in Soc., 1998, 1069; Trib. Udine, 22 febbraio 1994, in Soc., 1994, 953; Trib. Udine, 11 dicembre 1991, in Soc., 1992, 372.

[29] Trib. Udine, 11 dicembre 1991, in Soc., 1992, 372; Trib. Lecce, 4 febbraio 1985, in Soc., 1985, 976.

[30] Trib. Milano, 15 febbraio 1999, in Giur. it., 1999, 2348.

[31] Cass. civ., Sez. II, 9 luglio 1994, n. 6500, in Giust. civ. Mass., 1994, 945 in tema di consulenti d’ufficio.

[32] Cass. civ., Sez. II, 28 gennaio 2003, n. 1227, in Giust. civ. Mass., 2003, 193, in Dir. e prat. soc. 2003, 17, 74 con nota di Cacciamani.

[33] App. Trieste, 3 aprile 1981, in Giur. Comm., 1983, 986.

[34] App. Catania, 19 maggio 1989, in Giur. Comm., 1990, II, 497.

[35] Spolidoro, Capitale, euro e azioni, conferimenti in denaro, op. cit., 48; Tassinari, La trasformazione delle società, op. cit., 141.

[36] Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, cit., 191; Cavallo Borgia, Conferimenti in natura e conferimenti di crediti, Bologna, 2005, 300; Ferrara, Sulle modalità dell’aumento di capitale con conferimenti in natura nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1963, I, 73 ss.; Ferrara, Ancora sui conferimenti in natura, in Riv. dir. comm., 1965, I, 260 ss.; Pavone La Rosa, Sulla valutazione dei conferimenti in natura, in Riv. soc., 1962, 732; Pavone La Rosa, Gli interessi tutelati nella disciplina dell’art. 2343, in Riv. soc., 1965, 765.

[37] Di Sabato, Diritto delle società, op. cit., 217.

[38] Frè-Sbisà, Società per azioni, op.cit., 168; Spolidoro, Capitale, euro e azioni, conferimenti in denaro, op. cit., 45 ss.

[39] Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Milano, 2008, 368.

[40] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Notariato, 2009, 50 ss.

[41] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 57.

[42] Consiglio Notarile di Milano, Massime notarili in materia societaria, op. cit., 17 s.

[43] Angelici, Le disposizioni generali sulla società per azioni. La costituzione della società per azioni, op. cit., 248 ss.; Pisani Massamormile, I conferimenti nella società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie, op. cit., 96 ss.

[44] Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3052, in Giust. civ. Mass., 2001, 384, in Fallimento 2001, 805, in Dir. fall. 2001, II, 863, in Soc., 2001, 798 con nota di Zagra, in Riv. notariato 2001, 1475, in Foro it. 2002, I, 211, in Vita not. 2001, 1342.

[45] Platania, Società per azioni. Costituzione. Patti parasociali. Conferimenti, op. cit., 206.

[46] Cass. civ., Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2489, in Foro it., 1974, I, 118.

[47] Gambino-Santosuosso, Società di capitali, Torino, 2006, 40.

[48] Trib. Verona, 28 aprile 1994, in Soc., 1994, 815.

[49] Trib. Milano, 13 marzo 2000, in Soc., 2001, 337.

[50] Tassinari, La trasformazione delle società, op. cit., 143.

[51] Pisani Massamormile, I conferimenti nella società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie, op. cit., 202; Frè-Sbisà, Società per azioni, op. cit., 176; Miola, I conferimenti in natura, op. cit., 487.

[52] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 66;

[53] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv. Soc., 2009, 68; Ferri jr, La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, op. cit., 264; Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit, 67; Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Riv. Not., 2009, I, 303.

[54] Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, op. cit., 303.

[55] Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, op. cit., 303; Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 67.

[56] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 68.

[57] Conforme Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 72.

[58] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 79.

[59] In linea di principio, il ricorso a tale metodo di valutazione ed il riconoscimento della sua idoneità a consentire una valutazione equa ed obiettiva del valore di un bene possono ritrovare altri riscontri nel nostro ordinamento. In primo luogo, l’art. 1474 c.c. dispone che, pur in assenza di un’espressa pattuizione sul prezzo, il contratto di vendita resta valido qualora si tratti di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato. Inoltre, si possono rammentare terzo comma dell’art. 2437 ter c.c., ai sensi del quale il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto, se quotate in mercati regolamentati, è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, ed il sesto comma dell’art. 2441 c.c., per il quale in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione che determina il prezzo di emissione delle azioni deve tenere conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.

[60] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 67. L’art 1, primo comma, lett. w – ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dispone che per mercato regolamentato si intende un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

[61] Ferri jr, La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, op. cit., 259, riferendosi al prezzo medio ponderato, lo definisce come un valore oggettivo, che si presta ad essere rilevato, non valutato.

[62] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 63, evidenzia che la valutazione avviene dunque senza l’intervento di uno stimatore esterno, bensì ad opera delle stesse parti del contratto sociale. I soci, infatti, al momento della stipulazione dell’atto costitutivo, sono in grado di conoscere, con un calcolo matematico apparentemente privo di discrezionalità, il risultato della valutazione derivante dall’applicazione del metodo legale, basato sulla quotazione dei prezzi di negoziazione in mercati regolamentati.

[63] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 65.

[64] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 66; Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 68.

[65] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 64.

[66] Il paragrafo 1 dell’art. 10 bis rinvia al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati durante un periodo sufficiente, come definito dalle legislazioni nazionali, precedente la data effettiva del conferimento non in contanti.

[67] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 67.

[68] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 67.

[69] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 71; Paolini, Nuova disciplina dei conferimenti in natura senza relazione di stima, risposta a quesito n. 242 – 2008/I, Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2008.

[70] Per valore equo si intende il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, oppure una passività potrebbe essere regolata, tra due parti informate e pienamente motivate, che agiscono in tutta libertà, in un’operazione realizzata alle condizioni di mercato.

[71] Ferri, Le società, op. cit., 271.

[72] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 69; Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 73.

[73] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 74, replicato nella Massima 101 del Consiglio Notarile di Milano. Perplessità in ordine alla scelta interpretativa della dottrina notarile è espressa da Moro Visconti, Le holding: bilancio, struttura finanziaria, fiscalità e valutazioni: tipologie di società holding; compravendita di partecipazioni e dividendi; finanziamenti, conferimenti intercompany, operazioni sul capitale; holding di gruppi familiari e holding italiane ed estere: aggiornato con la riforma societaria e fiscale, Milano 2004, 861, il quale rileva che per valore equo si intende da sempre la traduzione di fair value.

[74] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit. 76.

[75] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 69; Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, op. cit., 304.

[76] Una parte della dottrina mostra perplessità in merito a tale opzione, concordando però sul fatto che l’eventuale sottovalutazione non genera nocumento per i terzi creditori. Moro Visconti, Le holding : bilancio, struttura finanziaria, fiscalità e valutazioni : tipologie di società holding; compravendita di partecipazioni e dividendi; finanziamenti, conferimenti intercompany, operazioni sul capitale; holding di gruppi familiari e holding italiane ed estere : aggiornato con la riforma societaria e fiscale, op. cit., 866.

[77] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 80.

[78] Non è invece necessario il deposito presso il Registro delle Imprese, che è prescritto solo per il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2435.

[79] A scopo di maggiore chiarezza, è necessario specificare che la direttiva n. 2006/43/CE, che era in corso di recepimento quando è stato emanato il decreto legislativo 4 agosto 2008, n.142, è stata recentemente recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

[80] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 83.

[81] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit., 70; Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 88.

[82] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 87.

[83] Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, op. cit. 70; Paolini, Nuova disciplina dei conferimenti in natura senza relazione di stima, risposta a quesito n. 242, op. cit.; Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 87.

[84] Ad esempio, la perizia giurata di un geometra per la rivalutazione fiscale del terreno edificabile non può essere utilizzata se il medesimo professionista sovrintenda ai lavori di ristrutturazione di un immobile del conferente.

[85] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 91.

[86] Ferri jr, La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, op. cit., 269.

[87] Atto del Governo n. 263, trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2010 ed alla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2010.

[88] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 84.

[89] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 80; Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, op. cit., 306.

[90] Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, op. cit., 85.